“Sarebbe un grossissimo errore pensare che l’art. 208 possa essere l’unica fonte di autogestione della Polizia Locale, pertanto è da ritenere che le spese di spedizione degli atti giudiziari debbano essere defalcate, sia dagli incassi che dalle uscite art. 208; tutt’al più finanziati con il surplus relativo agli incassi dei ruoli afferenti ai proventi in questione in quanto comprensivo delle quote incassate inerenti alle maggiorazioni”. Lo affermano gli esperti di Anci Risponde considerando la richiesta di un Comune che, sulla base dell’aumento dei controlli di polizia locale e della connessa maggiore attività contravvenzionale, con un maggior costo di spese di notifica, intendeva accertarsi se fosse corretto l’utilizzo di parte delle somme ex art. 208 per le spese di redazione e di notifica degli atti giudiziari scaturiti proprio dall’attività di Polizia Stradale. Nel motivare la propria posizione, inoltre, gli esperti di Anci Risponde richiamano l’esempio più emblematico e “pioniere” in materia costituito dalla delibera della Sez. contabile della Toscana n. 104 del 2010, con la quale si ribadisce l’esatto sistema di previsione della somma, nonché l’oggettiva separazione dei finanziamenti, e si riafferma che, nel corso degli anni, l’intento principale dell’art. 208 del Codice della strada è stato sottoposto a un’interpretazione un po’ troppo estensiva da parte degli uffici finanziari degli Enti. In sintesi – concludono gli esperti – non bisogna dimenticare che l’assunto preponderante dell’art. 208 è incrementare la sicurezza stradale, quindi ben venga finanziare accessori per la divisa mirati ad incrementare la sicurezza, le attrezzature, la segnaletica, la formazione, il potenziamento dei servizi ecc.. E’ ovvio, però, che tali interventi dedicati non possono includere provvedimenti e azioni finanziarie previste per la gestione ordinaria degli uffici della struttura di polizia.
Pubblicato il 8 Febbraio 2022 di Aldo Musci
Anci Risponde