sabato 5 febbraio 2022

Apparecchi senza vincita di denaro (110, comma 7, tulps)

 
[50811 del 03/02/2022] - Circolare n. 3 - Regolamentazione relativa agli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7 del TULPS - pdf - pubblicata 04/02/2022 

 Prot. n. 50811/RU Roma 3 febbraio 2022
CIRCOLARE N. 3/2022
REGOLAMENTAZIONE RELATIVA AGLI APPARECCHI SENZA VINCITA IN DENARO DI CUI ALL’ART. 110, COMMA 7, DEL T.U.L.P.S.
INDICAZIONI PER LA GESTIONE E IL RILASCIO DEI TITOLI AUTORIZZATORI
Si fa riferimento alla regolamentazione tecnica relativa agli apparecchi che non erogano vincite in denaro, di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., di cui alla Determinazione direttoriale prot. n. 18.05.2021 n. 151294/RU (da ora DRTEC), nonché alla regolamentazione amministrativa dei medesimi, di cui alla Determinazione direttoriale prot. 172999/RU del 1.06.2021 (da ora DRA), successivamente rettificata per effetto della Determinazione direttoriale prot. n. 480037/RU del 16.12.2021 (da ora DRA-M).
Come noto, la disposizione da ultimo citata è intervenuta principalmente operando una modifica di carattere temporale relativamente all’efficacia dei titoli autorizzatori rilasciati per gli apparecchi già presenti sul mercato e agli adempimenti richiesti agli operatori del settore ai fini del mantenimento in esercizio degli stessi.
Di seguito sono illustrate le attività da porre in essere, fornendo anche istruzioni pratiche sul funzionamento dell’applicativo informatico messo a disposizione degli operatori medesimi, come peraltro anticipato nelle precedenti Circolari pubblicate sul sito istituzionale, di cui si richiama in ogni caso il contenuto.
Apparecchi di cui agli articoli 4 e 5 della DRA, come modificati dalla DRA-M.
1. I nulla osta per la messa in esercizio di apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003 cesseranno di avere efficacia al 28 febbraio p.v., pertanto, entro tale data i soggetti possessori di tali titoli devono richiedere il rilascio di un nulla osta in sostituzione del precedente, nonché del dispositivo di identificazione elettronica.
2. Medesimo termine è previsto per il mantenimento in esercizio degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, già installati alla data del 1° giugno 2021 e che possono distribuire tagliandi, pertanto i gestori dovranno richiedere entro il 28 febbraio p.v. il rilascio del titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, nonché del relativo dispositivo di identificazione elettronica.

 La presentazione delle richieste di sostituzione/rilascio di cui ai punti 1 e 2 è necessaria al fine
di consentire ai possessori/gestori, a conclusione del procedimento oltre descritto, di poter
mantenere installati negli esercizi pubblici tali apparecchi a far data dal 1° marzo 2022.
La mancata presentazione della richiesta entro il 28 febbraio p.v. comporterà,
conseguentemente, a far data dal 1° marzo 2022, l’obbligo per possessori/gestori di rimozione
degli apparecchi dagli esercizi pubblici ove sono ubicati.
Le richieste di rilascio/sostituzione dei titoli autorizzatori di cui ai punti 1 e 2 vanno presentate
esclusivamente in via telematica mediante accesso all’area riservata sul sito dell’Agenzia.
Si rammenta agli operatori che per l’accesso sono disponibili tre diverse modalità di
autenticazione, attraverso SpId, CNS o CIE. All’interno dell’applicativo predisposto dal partner
tecnologico un’apposita funzionalità dedicata alla gestione degli apparecchi senza vincita in
denaro consente di presentare le richieste di che trattasi, oltre, naturalmente, ad istanze aventi
altro e diverso contenuto (cambio titolarità, ubicazione, rilascio Nod ecc., distinguendosi, a
seconda del ruolo del soggetto agente, fra produttore, importatore e gestore/proprietario di
apparecchi).
Come noto, la presentazione della richiesta di rilascio/sostituzione è effettuata attraverso una
dichiarazione nella quale si autocertificano la conformità dell’apparecchio alle prescrizioni di cui
all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., nonché il possesso delle caratteristiche tecniche che
connotano la specifica tipologia di apparecchio(1) e la dotazione di dispositivi che ne
garantiscono la immodificabilità. Alla domanda deve essere allegata una scheda esplicativa nella
quale si fornisce una illustrazione sintetica del funzionamento dell’apparecchio e dei giochi
contenuti.
All’interno dell’applicativo, nel proprio profilo, l’utente ha visibilità della richiesta inoltrata, che,
una volta presentata e acquisita dal sistema di protocollo informatico in uso all’Ufficio
territorialmente competente, apparirà nello stato “protocollata”; l’applicativo procederà, di
seguito, alla validazione della richiesta operando un riscontro di carattere tecnico, senza entrare
nel merito e nel contenuto dell’autocertificazione, al cui controllo procederà in un secondo
momento l’Ufficio nell’ambito delle ordinarie attività istituzionali.
Si fa presente che la validazione della richiesta richiede dei tempi tecnici necessari alla sua
elaborazione, al termine dei quali l’utente sarà abilitato al pagamento del corrispettivo che
risulta dovuto in funzione del titolo e del dispositivo di identificazione elettronica (cd. Rfid).
L’utente, pertanto, visualizzerà la richiesta all’interno dell’applicativo in stato “da pagare”.
Effettuato il versamento tramite il sistema PagoPA/Opera e decorsi i tempi tecnici necessari al
suo abbinamento con la richiesta, l’istanza assumerà lo stato “pagata” e l’applicativo darà il via

 automaticamente alla inizializzazione, da parte di Sogei, del dispositivo di identificazione
elettronica, che sarà successivamente messo a disposizione dell’Ufficio territorialmente
competente per la consegna all’utente unitamente al titolo autorizzatorio.
La generazione del nulla osta e la relativa stampa tramite l’applicativo sarà possibile solo alla
conclusione del procedimento descritto.
È opportuno evidenziare che la messa a disposizione presso l’Ufficio del dispositivo di
identificazione elettronica necessita di tempi di lavorazione e di spedizione dello stesso, che si
stimano indicativamente in sette giorni lavorativi a partire dal momento in cui il pagamento è
andato a buon fine. La presenza del dispositivo presso l’Ufficio è segnalata all’utente tramite
apposito messaggio recante la dicitura “titolo disponibile” all’interno dell’applicativo nella
sezione “richieste”.
Si pone all’attenzione degli utenti che la stampa e la consegna del titolo e del correlato
dispositivo di identificazione elettronica avverrà da parte dell’Ufficio, negli orari di
apertura al pubblico, solo in presenza del richiedente, oppure previo appuntamento,
anche al fine di evitare assembramenti, qualora la quantità di titoli da stampare e
rilasciare sia particolarmente numerosa.
Si fa presente, infatti, che la stampa e la consegna del nulla osta determina, per questo
primo anno di attuazione delle nuove regole tecniche ed amministrative, il termine
iniziale per il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti. Il possessore di apparecchi
che abbia riconsegnato il nulla osta o presentato dichiarazione di sospensione entro i termini di
legge nonchè abbia comunicato l’ubicazione dell’apparecchio in magazzino (procrastinando,
pertanto, ad un momento successivo la sua installazione in esercizio) potrà, infatti, andare a
ritirare il nulla osta solo al momento in cui deciderà di installare l’apparecchio. Per tale motivo,
l’Ufficio non procederà alla stampa e al rilascio del titolo sino a che l’utente non si presenti in
sede per il ritiro. Una volta ritirato il nulla osta, pertanto, il possessore dell’apparecchio dovrà
provvedere a modificare nel più breve tempo possibile l’ubicazione dell’apparecchio, tramite la
funzione “cambio ubicazione” presente sull’applicativo.
Fermo restando che, si ribadisce, il rilascio del titolo sarà possibile soltanto all’esito del
pagamento e della lavorazione del dispositivo di identificazione elettronica, si sottolinea che
l’istanza di rilascio/sostituzione del nulla osta, per gli apparecchi di cui agli articoli 4 e 5 della
DRA come modificati dalla DRA-M dovrà, comunque, essere presentata
improrogabilmente entro il 28 febbraio p.v., trattandosi di un termine perentorio.
Saranno considerate presentate nei termini tutte le istanze che, alla data del 28 febbraio,
risultino sull’applicativo almeno nello stato “protocollate”, pur potendo il pagamento essere
effettuato in data successiva (anche se, naturalmente, prima del rilascio dei titoli) ma comunque
entro l’anno in corso. L’applicativo non consentirà, pertanto, la presentazione, per tali tipologie

 di apparecchi, di istanze di rilascio/sostituzione di nulla osta per la messa in esercizio oltre la
suddetta data.
Considerati i tempi tecnici per la predisposizione dei dispositivi di identificazione elettronica e
tenuto conto che i nulla osta precedentemente rilasciati per gli apparecchi de quibus cessano di
avere efficacia al 28 febbraio 2022, gli apparecchi per i quali sia pervenuta e protocollata
un’istanza di rilascio di nulla osta fra il 25 e il 28 febbraio p.v. potranno legittimamente
rimanere in esercizio per i successivi dieci giorni (e, quindi, fino a tutto il 10 marzo 2022) con
l’apposizione della ricevuta di protocollazione dell’istanza(2).
Apparecchi di cui all’articolo 6 della DRA, come modificata dalla DRA-M
Con riferimento agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 a) e comma 7 c) del T.U.L.P.S.
verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti, fermo restando quanto già illustrato
in via generale in relazione al funzionamento dell’applicativo, vale un termine più lungo. Per tali
apparecchi i nulla osta per la messa in esercizio cesseranno di avere efficacia al 30 giugno 2022
ed entro tale data i soggetti cui tali titoli sono stati rilasciati devono richiedere il rilascio di
analogo titolo in sostituzione del precedente (con efficacia a far data dal 1° luglio 2022), nonché
del dispositivo di identificazione elettronica, qualora smarrito o non funzionante. Laddove il
dispositivo di identificazione elettronica sia nella disponibilità dell’operatore ovvero non
presenti difficoltà di funzionamento, non si dovrà richiedere all’Ufficio la consegna di un nuovo
dispositivo, ma soltanto il rilascio del titolo autorizzatorio.
La mancata presentazione della richiesta di sostituzione nel termine indicato produrrà effetti sul
solo nulla osta per la messa in esercizio, determinandone il venir meno dell’efficacia, mentre
resterà invariata la validità ed efficacia del nulla osta di distribuzione già rilasciato. Ne consegue
che in caso di mancata richiesta di nuovo nulla osta di esercizio entro il 30 giugno,
l’apparecchio non potrà rimanere in esercizio ma il possessore, essendo ancora valido il nulla
osta di distribuzione, potrà presentare anche successivamente la richiesta di nuovo nulla osta
per la messa in esercizio allorché decida di installare in esercizio l’apparecchio.
Si evidenzia che gli apparecchi prodotti ed importati dopo il 1 gennaio 2003 e prima dell’entrata
in vigore del decreto direttoriale contenente le regole tecniche di produzione degli apparecchi
senza vincita in denaro del 18.11.2005(3), sono sottoposti al medesimo regime previsto per gli
apparecchi di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della DRA, come modificata dalla DRA-M, con
conseguente obbligo, ai fini del mantenimento in esercizio degli stessi, di presentazione della
richiesta di sostituzione del titolo autorizzatorio per la messa in esercizio entro il 30 giugno

 Con riferimento ai titoli autorizzatori rilasciati precedentemente all’entrata in vigore della
vigente regolamentazione amministrativa e dei quali si richieda la sostituzione, si rappresenta
che non è prevista la riconsegna del documento in forma cartacea, attesa la sua perdita di
efficacia.
Si rappresenta, infatti, che i nuovi titoli autorizzatori riporteranno espressamente la data di
rilascio del titolo stesso e che l’efficacia dei nuovi titoli, anche se rilasciati prima del 28 febbraio
p.v., decorrerà, comunque, dal 1 marzo 2022, rimanendo validi fino a quella data i titoli
esistenti.
In relazione, invece, agli apparecchi per i quali il termine per la presentazione dell’istanza di
rilascio dei titoli autorizzatori sostitutivi sia fissata al 30 giugno, l’efficacia dei nuovi titoli, anche
se rilasciati prima del 30 giugno, decorrerà, dal 1 luglio rimanendo validi, fino a quella data i
titoli esistenti.
***
Ulteriori chiarimenti e informazioni in merito all’applicazione della DRA e della DRTEC sono
presenti nelle F.A.Q. pubblicate all’interno dell’area riservata agli operatori.
IL DIRETTORE CENTRALE
ad interim
Stefano Saracchi
Firmato digitalmente
come da marcatura