sabato 15 gennaio 2022

Omesso pagamento del parchimetro in assenza di monete: legittima la sanzione amministrativa elevata al trasgressore


La Corte di Cassazione con una recente pronuncia (Cass. Civ., Sez. VI^ – 2, 07/01/2022, n. 277) ha statuito un fermo principio giuridico in relazione ai parcheggi regolamentati a pagamento. Per il Supremo Collegio di legittimità, laddove il parchimetro non funzioni con banconote o carte di credito, e il ticket non venga saldato dall’automobilista sprovvisto di monete, la sanzione elevata a carico di quest’ultimo, per l’infrazione commessa, è da ritenersi legittima. Così la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da un cittadino multato, che aveva impugnato la contravvenzione sulla base del fatto che i parchimetri predisposti dall’Amministrazione comunale – per il pagamento della tariffa di sosta – non accettassero banconote o carte di credito, unitamente alla circostanza riguardante la mancanza di monete con sé, che lo avrebbe pertanto legittimato alla sosta del suo veicolo, anche in difetto di adempimento dell’obbligo di pagamento della relativa tariffa. I Giudici, infatti, hanno motivato il rigetto del ricorso adducendo che è onere dell’automobilista dimostrare che ha fatto tutto il possibile per osservare la legge e pagare il parcheggio (a titolo puramente esemplificativo, procurandosi le monete mancanti presso qualche esercizio commerciale posto in prossimità del parchimetro, presso il quale cambiare le banconote in proprio possesso). Solo nel caso in cui il cittadino riesca a provare di aver impiegato tutte le sue risorse e fatto tutto il possibile per mettersi in regola con il pagamento dovuto (pagamento che poi viene impedito da forza maggiore e, quindi, senza colpa alcuna da parte dell’automobilista), nessun rimprovero potrà essergli mosso e la sanzione potrà essere ritenuta illegittima.

Posted in: https://www.studiolegaleilliano.com