martedì 18 gennaio 2022

Art. 180 C.d.S. comma 8 e 8 bis :Arriva il "bugiardino" per i testardi

Ministero dell'Interno Dipartimento di PS -Compartimento Polizia Stradale Reggio Calabria

Circolare 17 gennaio 2022

Decreto Legge 10.09.2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 09.11.2021 n. 15 6 "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della tircolazjone stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio s11periore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastmtture stradali e autostrada/?'.
Nuove modalità di contestazione dell'art. 180 Codice della Strada. 


Dalla consultazione dei verbali di contestazione pervenuti presso questa Sezione e redatti dal personale dipendente e da personale di altre articolazioni della Polizia di Stato operanti nella Provincia, si è avuto modo di constatare che, almeno apparentemente, la contestazione dell'art. 180 del Codice della Strada non viene effettuata nelle modalità previste dalla normativa vigente, recentemente modificata.
Deve infatti essere sottolineato che la Legge 09.11.2021 n. 156, modificando il D.L. 10.09.2021 n. 121, ha apportato numerose modifiche al Codice della Strada e a numerose norme complementari, ivi compreso l'articolo in questione.
In particolare, tale Legge 156/2021 ha modificato il comma 8 dell'art. 180, integrandolo con la seguente prescrizione: "l'invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a tali banche dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione".
L'innovazione normativa ha un rilevante effetto pratico e segna un momento importante
del processo di esemplificazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadino. Come è noto,

infatti, l'art. 180 del Codice della Strada stabilisce quali siano i documenti che devono essere al seguito durante la circolazione, prevedendo - nel caso non siano nella disponibilità del conducente - l'obbligo di esibizione entro un termine perentorio, di solito determinato nella misura di 30 giorni.
L'obbligo di avere al seguito tali documenti è rimasto in vigore, con la conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 7 dell'art. 180. La modifica normativa ha però fatto venire meno la necessità di intimare l'esibizione del documento mancante qualora l'esistenza di questo possa essere accertata nell'immediatezza dall'organo di polizia stradale attraverso l'accesso a banche dati o archivi pubblici.
Pertanto, gli operatori che si trovino a contestare la mancanza di un documento (patente di guida, carta di circolazione, certificato di assicurazione) devono obbligatoriamente procedere alla consultazione della Banca Dati della Motorizzazione per verificare l'effettiva esistenza del documento mancante e la sua validità (relativa a tutte le informazioni in esse contenute)1.
In tali circostanze quindi, nel corpo del verbale redatto per la mancanza del documento si dovrà riportare l'esito dell'accertamento in Banca Dati dando atto dell'esistenza e validità del medesimo senza prevedere l'obbligo di successiva esibizione ad un ufficio di polizia nel termine di 30 giorni.
L'obbligo di esibizione permane invece nell'ipotesi in cui la verifica in Banca Dati non sia possibile per problematiche di natura tecnica. Di tale circostanza si dovrà dare atto nel corpo del verbale, proprio al fine di legittimare l'intimazione all'esibizione che altrimenti risulterebbe arbitraria.
Nell'ipotesi in cui dalla consultazione della Banca Dati dovesse emergere una violazione (ad esempio, lo spirare del termine di validità della patente di guida o il decorso termine per la revisione periodica del veicolo), il personale operante dovrà redigere immediatamente il relativo verbale di contestazione, che troverà il proprio fondamento giuridico nell'esito dell'accertamento compiuto.
Per mero scrupolo, si riporta un'ipotesi di accertamento della mancata presenza della patente di guida di un conducente e le modalità di redazione del verbale (limitatamente alla parte relativa alla descrizione dell'infrazione). Il personale operante, dopo aver accertato la mancanza, dovrà consultare la Banca Dati Motorizzazione al fine di verificare l'effettiva esistenza del documento, procedendo poi di conseguenza.
Nella pratica possono concretizzarsi alcune ipotesi, per le quali si indicano - di seguito - le diciture da inserire nella parte del verbale destinata alla descrizione dell'illecito:
accertamento in Banca Dati che attesta il possesso di idonea patente di guida in corso di validità 

"circolava alla guida del veicolo sopraindicato senza avere al seguito la patente di guida. A seguito di accertamento compiuto presso la Banca Dati emergeva che il medesimo è titolare di patente di guida nr. -----􀁂 categoria ''.x-", con scadenza ----------/". In tal caso non è necessario imporre l'esibizione del documento;
accertamento in Banca Dati che attesta l'esistenza di una violazione (ad esempio la scadenza di validità)
"circolava alla guida del veicolo sopraindicato senza avere al seguito la patente di guida. A seguito di accertamento compiuto presso la Banca Dati emergeva che il medesimo è titolare di patente di guida nr. ----􀁏 categoria ''.x': scaduta di validità il ________ . Per tale violazione è stato redatto verbale n. ______ _,," In tal caso non è necessario imporre l'esibizione del documento;
accertamento in Banca Dati tecnicamente non eseguibile
"circolava alla guida del veicolo sopraindicato senza avere al seguito la patente di guida. Non è stato possibile eseguire accertamento presso la Banca Dati Motorizzazione perché ______ -,,• Al conducente è intimato di esibire il documento presso un ufficio di polizia entro 30 giorni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 180 / 8° C. d.S.".
In tal si dovrà spuntare la voce "SI" del punto 7. del modello 352 o PTR (obbligo di esibizione).
I Comandanti dei Reparti in indirizzo sono pregati di voler rendere edotto il personale tutto del contenuto della presente nota avendo cura di consegnarne una copia ad ogni turno presente nella propria articolazione burocratica. Il responsabile dell'ufficio Verbali provvederà analogamente per il personale di questa Sezione.
Gli uffici che leggono per conoscenza sono pregati di valutare l'opportunità di divulgare il contenuto della presente nota al personale interessato, favorendone - se ritenuto utile - la trasmissione presso le articolazioni burocratiche presenti nella Provincia.