Art. 128 C.d.S.:La patente puo essere sospesa o revocata dal prefetto in caso di ebbrezza

 CODICE DELLA STRADA APPLICATO ALLA LETTERA DAI GIUDICI DEL TAR

Il Prefetto di Roma emette un provvedimento nella quale dispone l'obbligo, ai sensi dell'art. 128 Codice della Strada, di sottoposizione a visita medica presso la Commissione Medica Locale di Roma per le patenti di guida a carico di un tizio, al quale era stata contestata la violazione dell’art. 186 CdS ed irrogata la sospensione della patente.

Il soggetto in questione fa ricorso.

Nel caso di specie, non era stato causato alcun incidente, tuttavia, la violazione del 186 CdS, costituiva motivazione adeguata a legittimare l'adozione del provvedimento di revisione della patente di guida, ai sensi del comma 1 dell'art. 128 C.d.S.

Pertanto, il Tar Lazio, con sentenza 18 novembre 2021 n. 11886 non puo' fare altro che applicare la legge e respingere il ricorso.

A titolo di cronaca, solo 5 anni prima, lo stesso Tar (ed addirittura lo stesso estensore), avevano accolto un ricorso quasi  simile (con incidente), ma in quell'occasione non c'era l'ebbrezza per cui la documentazione a corredo dell'accertamento era del tutto  carente per l'adozione del provvedimento di revisione ("difetto di motivazione").
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Articolo 128

  (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

  Revisione della patente di guida

 

            1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119 comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida  qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri  per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

        1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente. 

 1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

        1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

        1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.

       1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309. Il prefetto dispone la revisione con provvedimento di cui all’articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309 

        2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da 168,00 a 678,00 (pagamento entro 5 gg. € 117,60) e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.

     3 -  abrogato

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 Pubblicato il 18/11/2021

N. 11886/2021 REG.PROV.COLL.

N. 13552/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13552 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Amodeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del Prefetto di Roma Prot. n. -OMISSIS-, notificato il 31/8/2019, mediante il quale l'Amministrazione resistente disponeva l'obbligo, ai sensi dell'art. 128 Codice della Strada, di sottoposizione a visita medica presso la Commissione Medica Locale di Roma per le patenti di guida.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2021 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso, notificato il 29 ottobre 2019 e depositato il successivo 8 novembre, il sig. -OMISSIS- impugna il provvedimento del 6 agosto 2019 nella parte in cui il Prefetto di Roma dispone l’obbligo dello stesso di sottoporsi a visita medica ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada.

Avverso il predetto provvedimento in parte qua il ricorrente, dopo avere premesso che il -OMISSIS- al minimo consentito e che nell’occasione non era stato causato alcun incidente, deduce la carenza di motivazione e che essendo stata già contestata la violazione dell’art. 186 CdS ed irrogata la sospensione della patente nessuna altra sanzione poteva essere inflitta.

Il 12 novembre 2019 si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma ed il 6 dicembre 2019 si è costituito il Ministero.

Il 16 dicembre 2019 l’Amministrazione resistente ha depositato documenti ed una nota con cui controdeduce nel merito del ricorso.

Con ordinanza n. 8287/2019 del 17 dicembre 2019 il Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.

Con note d’udienza del 6 novembre 2021 il ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso, allegando la Circolare del Ministero delle Infrastrutture, relativa alla proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida del 27 luglio 2021, dalla quale si evincerebbe il forte ritardo con cui le Commissioni Mediche locali stanno operando.

Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 128, comma 1, del Codice della strada “Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente”.

Secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale dell’art. 128, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, alla luce della riscontrata violazione del successivo art. 186 CdS, costituisce motivazione adeguata a legittimare l'adozione del provvedimento di revisione della patente di guida il mero dato obiettivo dell'accertamento, da parte degli organi preposti, di un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, costituendo siffatta condizione di guida ragionevole fonte di dubbio in ordine alla persistenza dell’idoneità psicofisica del conducente e dunque situazione contrastante con la necessità sociale di garantire la massima sicurezza nella circolazione dei veicoli e dei pedoni (v. Cons. St., sez. I, 9 maggio 2017, parere n. 1055; Cons. St., sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2430; Cons. St., sez. VI, 8/6/2010, n. 3633; T.A.R., Puglia, Lecce, sez. I, 17/4/2014, n. 1013).

Il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all’art. 128 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 non configura, contrariamente alla tesi attorea, una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale, e dunque costituisce una misura cautelare preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psicofisica alla guida, richiesta non soltanto per l’acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. I, n.935/2020; Sez. IV, n. 5682/2018; Sez. III, 12-5-2011, n. 3813/2011; Sez. IV, n. 1669/ 2011).

L’unico onere che l’art. 128 CdS impone è, infatti, quello di sottoporsi ad un esame, non necessariamente ad esito negativo, presso gli organi competenti (Commissione medica locale), per verificare la permanenza dei requisiti di idoneità psicofisica, in un contesto dove l’interesse pubblico alla tutela della sicurezza stradale non può che meritare ruolo prevalente a fronte delle esigenze personali del ricorrente (Cons. Stato, Sez. I, n. 570/2020).

Per quanto sopra osservato il provvedimento, nella parte qui impugnata, va scevro dalle dedotte censure di carenza di motivazione e di carenza dei presupposti, essendo stato adottato in conformità al citato art. 128, comma 1, c.d.s.

Il provvedimento impugnato risulta sufficientemente motivato, anche per relationem, attraverso il richiamo nel preambolo degli elementi di fatto e delle norme alla base dell’atto gravato, che consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico che ha determinato la decisione dell’Amministrazione.

In conclusione, alla stregua delle predette considerazioni, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

La particolarità del caso di specie giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Anna Maria Verlengia
Francesco Arzillo
 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.