mercoledì 22 dicembre 2021

Preavviso:VIETATO DIRE CAVOLATE!!!

 

Sul preavviso di accertamento infrazione, qualunque vigile sulla faccia della terra sà tutto quello che deve sapere: che non è previsto dal codice, che non è obbligatorio lasciarlo, che puo' essere annullato (ricorrendone i presupposti) direttamente dal Comandante di P.L, senza bisogno di inviarlo al Prefetto ecc. ecc.

Quello che invece non tutti sanno (o che fanno finta di non sapere), è il fatto che non si può' scrivere sul preavviso cosa non vera perché si commette un REATO (contro la fede pubblica)

Ad es. non puoi dire che il trasgressore era assente se è vivo e vegeto al momento dell'accertamento della violazione (e magari ci litighi pure), e non puoi nemmeno dire, sul preavviso, che il trasgressore era TIZIO o CAIO o SEMPRONIO (anche se lo sospetti), perché se sei certo di chi è il trasgressore glie lo devi contestare immediatamente  con verbale di contestazione (redatto ai sensi dell'art. 200 C.d.S.) e tante altre cosette di cui non mi soffermo.

Nel caso in questione (v. sotto), con sentenza 7 giugno 2016 il G.u.p. del Tribunale di Sassari, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava il vigile colpevole del reato di cui agli artt. 476, secondo comma, e 479 cod. pen., per avere attestato, nella qualità di agente di polizia municipale del Comune di XXXX, in un verbale fidefaciente di accertamento di illecito stradale, contrariamente al vero, che un'automobile BMW,di proprietà di XXXXXXXX, sostava in uno stallo destinato agli invalidi, mentre la stessa si trovava presso un'autofficina; e per avere attestato che non era stato possibile contestare immediatamente l'infrazione in assenza del trasgressore.

Il vigile in questione ricorre (nei vari gradi di giudizio), giustificandosi anche per il fatto che, non c'era nessun un obbligo del preavviso in assenza del trasgressore.......

Pronunciandosi sul ricorso, proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la pronuncia assolutoria nei confronti di un vigile urbano cui era stato contestato il reato di falso ideologico in atto pubblico, per aver messo a verbale un fatto non rispondente al vero, la Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 9 dicembre 2021, n. 45209 – nel disattendere la tesi della parte civile, secondo cui la mancata compilazione, da parte del vigile, del c.d. preavviso di  accertamento da lasciare sull'autovettura, integrava il reato in questione - ha invece affermato che il fatto non integrava la contestata violazione di cui al combinato disposto degli artt. 476, comma 2 e 479, c.p., atteso che non vi è alcuna norma del Codice della strada che disciplini il c.d. preavviso di violazione e ne imponga la compilazione in caso di impossibilita di contestazione immediata per assenza del trasgressore.

MORALE DELLA FAVOLA, LA CASSAZIONE:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cassazione penale, Sez. I, sentenza 9 dicembre 2021, n. 45209

(tratto parzialmente da https://www.quotidianogiuridico.it)