venerdì 17 dicembre 2021

Esperimento di guida per il rinnovo di validità patente

Protocollo n° 38775 del 16/12/2021 – Esperimento di guida per il rinnovo di validità di una patente scaduta da più di 5 anni: integrazioni e precisazioni. Possibilità di condurre un veicolo, a cui la patente da rinnovarsi abilita, fino alla data dell’esperimento. 

Aggiornato il 17/12/2021 by CedDgtno 

 

Oggetto: Esperimento di guida per il rinnovo di validità di una patente scaduta da più di 5 anni:
integrazioni e precisazioni. Possibilità di condurre un veicolo, a cui la patente da rinnovarsi abilita, fino alla data dell’esperimento.

Con le circolari n. 24645 del 29 luglio 2021 e n. 25660 del 09 agosto 2021 sono state disciplinate le modalità per la conferma di validità delle patenti di guida scadute da oltre cinque anni.
E’ stato quindi disposto che, in tali casi, per poter procedere alla conferma di validità, dopo aver acquisito la documentazione di rito, gli UMC debbano altresì preventivamente verificare la permanenza dell’idoneità tecnica alla guida mediante apposito “esperimento di guida”.
Detto esperimento di guida si configura pertanto come fase endo-procedimentale della conferma di validità delle patenti di che trattasi.
Se è vero, infatti, che – ai sensi dell’art. 126 del CdS – “la conferma di validità delle patenti di guida è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida”, è altrettanto vero che (cfr. art. 128 del CdS) gli UMC “possono disporre che siano sottoposti ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dell’idoneità tecnica”: dubbi non del tutto irragionevoli in una condizione nella quale si dovrebbe presumere che il conducente non abbia guidato alcun veicolo per almeno 5 anni.
Ne discende quindi che se condizione preliminare necessaria per la conferma di validità della patente è la permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida, nel caso delle patenti scadute da oltre 5 anni detto requisito non è da solo sufficiente occorrendo verificare – in un’ottica di tutela della sicurezza della circolazione stradale –, se i predetti dubbi siano fondati e possano legittimamente motivare un provvedimento di revisione; proprio a tal fine è disposto l’esperimento di guida.
Tanto chiarito, parzialmente riordinando ed integrando le istruzioni già impartite con le citate circolari, si dispone quanto segue.
Si ricorda preliminarmente che il rinnovo di validità di una patente scaduta da più di 5 anni è gestito dal
sistema informatico del CED come ostativo all’emissione del certificato medico dematerializzato e che quindi è necessaria la presentazione della pratica allo sportello.
Pertanto, il titolare di patente che richiede il predetto rinnovo, o il soggetto dallo stesso delegato, deve
presentare la pratica di duplicato patente per conferma di validità all’UMC attraverso il modello TT 2112 allegando, ovviamente, tra gli altri documenti ed attestazioni di versamento previsti per la procedura, il certificato medico (in bollo) attestante il possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica.
Poiché, come detto, la procedura di rinnovo di validità delle patenti scadute da più di cinque anni prevede la predetta fase endo-procedimentale dell’esperimento di guida, gli UMC non possono ancora – a valle della semplice presentazione della suddetta richiesta – rilasciare la ricevuta di avvenuta conferma di validità della patente posseduta.
Si possono a questo punto verificare le seguenti due ipotesi:
a. il conducente, o il soggetto dallo stesso delegato, presenta, contestualmente o successivamente, anche
il modulo TT 746 (tale modulo, come già specificato nelle precedenti circolari, deve essere redatto valorizzando il campo “(2) altre richieste” con la seguente dicitura: “esperimento di guida con veicolo (indicare tipo e targa) e accompagnatore (indicare generalità, numero e categoria della patente posseduta)” e deve essere corredato da attestazione di versamento di euro 16,20 per diritti dimotorizzazione);
In tal caso, l’UMC consegna all’interessato, contestualmente alla domanda, o in un momento successivo,una ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida che, potendo essere rilasciata soltanto a valle della presentazione di certificato medico (ed accettazione della richiesta di conferma della validità della patente) lo presuppone necessariamente.
Tale ricevuta, pertanto, è da considerarsi ad ogni effetto valida per la conduzione dei veicoli, della categoria riportata sulla patente di guida posseduta, nelle more del perfezionamento della procedura di conferma di validità: pertanto, per tutto e solo il periodo di tempo intercorrente tra la data di rilascio della ricevuta stessa e la data per cui è prenotata la prova di esperimento di guida.
Prenotato l’esperimento di guida, possono ancora verificarsi le due seguenti casistiche:
1. l’esperimento di guida ha esito positivo: si procede quindi alla definizione della richiesta di rinnovo di validità della patente di guida. In tal caso, poiché la ricevuta di prenotazione all’esperimento predetto non potrà più essere utilizzata per la conduzione di veicoli (essendo ormai scaduta la data nella stessa annotata), gli UMC consegneranno ai candidati la ricevuta di avvenuta conferma di validità della patente posseduta.
2. l’esperimento di guida ha esito negativo o il titolare della patente non si presenta alla prova: ne consegue che è legittimamente comprovato il dubbio sul permanere dell’idoneità tecnica alla guida e pertanto è disposto provvedimento di revisione ex art. 128 CdS sulla patente della quale è richiesto il rinnovo di validità.
Nel caso di esito negativa della prova, si raccomanda a codesti Uffici di favorire la notifica del provvedimento di revisione contestualmente all’esito negativo dell’esperimento di guida, anche utilizzando, a tal fine, un template di provvedimento che, debitamente completato con i riferimenti specifici, può essere consegnato al conducente il quale, su secondo esemplare, firma per ricevuta.
Il provvedimento di revisione, così o altrimenti notificato, è tempestivamente registrato nell’ANAG.
b. il conducente, o il soggetto dallo stesso delegato, nell’arco dell’anno di validità della domanda di rinnovo, non presenta affatto domanda per sottoporsi all’esperimento di guida.
In questo caso, ai fini del rinnovo di validità della patente, dovrà essere presentata nuova istanza e, quindi, un nuovo modello TT2112 corredato di tutta la documentazione necessaria.
Tale seconda istanza di rinnovo, però, non potrà essere evasa e sulla patente da rinnovarsi dovrà essere disposta la revisione, ai sensi dell’art. 128 CdS, potendosi ritenere che il protratto diniego a comprovare il permanere dei requisiti di idoneità tecnica legittimi l’insorgere di dubbi sul permanere degli stessi.
Si precisa che le ricevute di prenotazione dell’esperimento di guida rilasciate prima della data della presente circolare, poiché presuppongono, in ogni caso, la presentazione di un certificato di idoneità psicofisica alla guida e di una istanza ex modulo TT2112, sono comunque da considerarsi ad ogni effetto valide per la conduzione dei veicoli, della categoria riportata sulla patente di guida posseduta, per tutto e solo il periodo di tempo intercorrente tra la data di rilascio delle ricevute stesse e le date per cui sono prenotate le rispettive prove di esperimento di guida.

(ing. Pasquale D’Anzi)