Condannato ai sensi dell' art. 186, comma 2, lett. b), e 2-sexies, cod. strada propone ricorso:
Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere valorizzato elementi in favore dell'imputato, stante l'alterazione della misurazione del tasso alcolemico dovuta all'assunzione di prodotti farmacologici e/o colluttori.
Alla Cassazione non frega un caiser.
Al riguardo, il perito nominato ha accertato che detto medicinale non poteva in alcun modo incidere, se non marginalmente, su tale valore;peraltro, i giudici di merito hanno correttamente richiamato l'insegnamento secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'elemento psicologico del reato non è escluso dall'assunzione di farmaci ad elevata componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilità dell'assunzione con la circolazione stradale
Violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere valorizzato elementi in favore dell'imputato, stante l'alterazione della misurazione del tasso alcolemico dovuta all'assunzione di prodotti farmacologici e/o colluttori.
Alla Cassazione non frega un caiser.
Al riguardo, il perito nominato ha accertato che detto medicinale non poteva in alcun modo incidere, se non marginalmente, su tale valore;peraltro, i giudici di merito hanno correttamente richiamato l'insegnamento secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'elemento psicologico del reato non è escluso dall'assunzione di farmaci ad elevata componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilità dell'assunzione con la circolazione stradale
DELLA SERIE:SE LI HA ASSUNTI Cxxxx suoi...