Va ribadito il consolidato principio secondo cui, in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, in specie tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo
modello di constatazione amichevole invocato
Sez. SESTA CIVILE, Ordinanza n.37752 del 01/12/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:37752CIV), udienza del 14/09/2021, Presidente SCODITTI ENRICO Relatore PORRECA PAOLO
modello di constatazione amichevole invocato
Sez. SESTA CIVILE, Ordinanza n.37752 del 01/12/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:37752CIV), udienza del 14/09/2021, Presidente SCODITTI ENRICO Relatore PORRECA PAOLO