martedì 23 novembre 2021

L'indennità di posizione organizzativa sorge solo se la P.A. ha istituito la relativa posizione

La Cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza n. 32950 pubblicata il 9 novembre 2021 ha ribadito, in tema di posizioni organizzative, rigettando il ricorso di funzionari comunali, che il diritto del pubblico dipendente a percepire l'indennità di posizione sorge solo se la P.A. datrice di lavoro ha istituito la relativa posizione, perché l'istituzione rientra nell'attività organizzativa dell'Amministrazione, la quale deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all'affermazione di un obbligo indiscriminato, e che, pertanto, è da escludere che, prima dell'adozione dell'atto costitutivo delle posizioni organizzative, sia configurabile un danno da perdita di chance per il dipendente che assuma l'elevata probabilità di essere destinatario dell'incarico e l'irrilevanza, ai suddetti fini, di eventuali atti preparatori endoprocedimentali, nonché dell'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita.
 

Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 9 novembre 2021, n. 32950 

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