Lavoratori esonerati dai controlli "green pass"
Esonero per tutto il periodo se consegnano certificazione al datore di lavoro. La legge di conversione apporta modifiche al testo del decreto legge.
LEGGE 19 novembre 2021, n. 165
note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2021
LEGGE 19 novembre 2021, n. 165
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. (21G00182)(GU n.277 del 20-11-2021)
Vigente al: 21-11-2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 novembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione
Orlando, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico
Cartabia, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127
All'articolo 1:
al comma 1, capoverso art. 9-quinquies:
al comma 1, le parole: «Commissione nazionale per la societa'
e la borsa» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione nazionale
per le societa' e la borsa»;
al comma 3, le parole: «soggetti esenti dalla campagna
vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti esentati dalla
somministrazione del vaccino»;
al comma 4, le parole: «verifica sul rispetto» sono
sostituite dalle seguenti: «verifica del rispetto»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «tali controlli» sono
sostituite dalle seguenti: «i controlli»;
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I datori di
lavoro forniscono idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive
rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalita'
organizzative adottate per le verifiche di cui al comma 4»;
al quarto periodo, dopo le parole: «Per le regioni» sono
inserire le seguenti: «, le province autonome»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di
semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma,
i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di
lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I
lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la
durata della relativa validita', sono esonerati dai controlli da
parte dei rispettivi datori di lavoro»;
al comma 7, le parole: «commi 1 e 2,» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 2»;
al comma 8, le parole: «e' stabilita in euro da 600 a
1.500» sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilita nel pagamento di
una somma da euro 600 a euro 1.500»;
al comma 13, le parole: «al comma 1,» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 1».
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso art. 9-sexies:
al comma 1, la parola: «militari,» e' sostituita dalle seguenti:
«militari nonche'»;
al comma 2, le parole: «alla carenza» sono sostituite dalle
seguenti: «al mancato possesso» e le parole: «e non sono dovuti» sono
sostituite dalle seguenti: «. Per i giorni di assenza ingiustificata
di cui al primo periodo non sono dovuti»;
al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite
le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 4, le parole: «commi 1 e 6,» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 6», le parole: «commi 2 e 3,» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 2 e 3» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e ai giudici popolari»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «I responsabili» sono
sostituite dalle seguenti: «Il responsabile» e le parole: «sono
tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «e' tenuto»;
al secondo periodo, le parole: «comma 5,» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 5».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso art. 9-septies:
al comma 2, dopo la parola: «formazione» sono inserite le
seguenti: «, anche in qualita' di discenti,»;
al comma 3, le parole: «soggetti esenti dalla campagna
vaccinale» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti esentati dalla
somministrazione del vaccino»;
al comma 4, le parole: «verifica sul rispetto» sono sostituite
dalle seguenti: «verifica del rispetto» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per i lavoratori in somministrazione la verifica
del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete
all'utilizzatore; e' onere del somministratore informare i lavoratori
circa la sussistenza delle predette prescrizioni»;
al comma 5, le parole: «al comma 1, definiscono» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1 definiscono», le parole: «tali
controlli» sono sostituite dalle seguenti: «i controlli» e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di semplificare e
razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori
possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia
della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che
consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della
relativa validita', sono esonerati dai controlli da parte dei
rispettivi datori di lavoro»;
al comma 6, dopo le parole: «Per i giorni di assenza
ingiustificata» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo»;
al comma 7, le parole: «, rinnovabili per una sola volta, e
non oltre il» sono sostituite dalle seguenti: «lavorativi,
rinnovabili fino al» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del
posto di lavoro per il lavoratore sospeso»;
al comma 8, le parole: «commi 1 e 2,» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 2»;
al comma 9, le parole: «e' stabilita in euro da 600 a 1.500»
sono sostituite dalle seguenti: «e' stabilita nel pagamento di una
somma da euro 600 a euro 1.500».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in
corso di prestazione lavorativa). - 1. Dopo l'articolo 9-octies del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' inserito il seguente:
«Art. 9-novies (Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in
corso di prestazione lavorativa). - 1. Per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati la scadenza della validita' della certificazione
verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non da' luogo alle
sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi
7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente
periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro e'
consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine
il turno di lavoro».
Art. 3-ter (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni
verdi COVID-19 per gli operatori volontari del servizio civile
universale). - 1. Agli operatori del servizio civile universale che
prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati
accreditati ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo
2017, n. 40, si applicano, secondo l'ambito di appartenenza, le
disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies, comma 6, e all'articolo
9-septies, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
come introdotti dal presente decreto.
Art. 3-quater (Misure urgenti in materia di personale sanitario).
- 1. Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1
del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori
delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1°
febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanita',
al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo
settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le
incompatibilita' di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali
non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente
autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze
organizzative del Servizio sanitario nazionale nonche' di verificare
il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice
dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la
predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo
allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina
nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche
conseguenti all'emergenza pandemica».
All'articolo 4:
al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, le parole: «prezzo
calmierato,» sono sostituite dalle seguenti: «prezzo calmierato» e le
parole: «da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o
accreditate con il Servizio sanitario nazionale» sono sostituite
dalle seguenti: «da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da
quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale»;
al comma 2:
al capoverso 9-quater, le parole: «dell'articolo 3, comma 3,
del predetto decreto-legge n. 105 del 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87,» e le parole: «di contenimento» sono sostituite dalle
seguenti: «occorrenti per il contenimento»;
al capoverso 9-quinquies, le parole: «del ristoro del prezzo
calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al comma
9-quater» sono sostituite dalle seguenti: «del ristoro per i mancati
introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie
dall'applicazione del comma 9-quater»;
al comma 3, le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di cui all'articolo
44 del codice della protezione civile, di cui al decreto».
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla
vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro). - 1. Al fine di
garantire il piu' elevato livello di copertura vaccinale e al fine di
proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data
di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e
privati possono promuovere campagne di informazione e
sensibilizzazione sulla necessita' e sull'importanza della
vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le campagne di informazione sono
dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al
contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli
ambienti di lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita'
previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo i datori di
lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81».
All'articolo 5:
al comma 1:
la lettera a) e' soppressa;
alla lettera b), capoverso c-bis), dopo la parola:
«guarigione» sono inserite le seguenti: «da COVID-19»;
alla lettera d), capoverso 4-bis, le parole: «alla lettera
c-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2, lettera c-bis)».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «a Sport e Salute» sono sostituite dalle
seguenti: «alla societa' Sport e Salute», le parole: «emergenza
COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza da COVID-19,» e
le parole: «al "Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale"
di cui all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»
sono sostituite dalle seguenti: «al fondo di cui all'articolo 1,
comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
All'articolo 7:
al comma 2, le parole: «pari a 3 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «, pari a 3 milioni di euro»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Servizio di
assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi
COVID-19».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «Comitato tecnico scientifico» sono
sostituite dalle seguenti: «Comitato tecnico-scientifico».
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Disposizioni per lo svolgimento delle attivita'
teatrali in ambito didattico per gli studenti). - 1. Per lo
svolgimento delle attivita' teatrali in ambito didattico per gli
studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con
riferimento all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si
applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attivita'
didattiche».
Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e
nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».