giovedì 28 ottobre 2021

Ecco come diventerà il 180 C.d.S.

Per quel che concerne l’art. 180, inerente al possesso dei documenti necessari per la circolazione, si ricorda che essi – in sintesi - sono la carta di circolazione, la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo e il certificato di assicurazione obbligatoria. E’ noto altresì che la pubblica autorità può invitare il conducente a presentarsi per esibire la documentazione che possa comprovare l’ottemperanza ai doveri in ordine ai predetti documenti. All’art. 180, viene dunque aggiunto il comma 8-bis, in virtù del quale tale invito non si applica nel caso in cui l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di archivi o banche dati pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, a eccezione delle ipotesi in cui l'accesso ai relativi archivi non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione.
Si tratta, in larga sostanza, di un’applicazione del principio di semplificazione amministrativa, stabilito in via generale dall’art. 3-bis della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”.