sabato 25 settembre 2021

Verbale C.d.S. notificato per posta anzichè tramite consolato

 NOTIFICA -
Rinvio alle sezioni unite –

Va alle sezioni unite la sanatoria della notificazione del verbale di irrogazione della multa al cittadino dell'unione affetta da nullità per la scelta di notificare per posta anziché nelle forme consolari.

 In particolare, il ricorrente ha sottolineato il principio secondo cui "Per la notifica a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia "fiscale, doganale ed amministrativa" (nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell'esercizio di pubblici poteri), né, nei confronti di un cittadino tedesco, può procedersi ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con la I. 21 marzo 1983, n. 149) -che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documenti in materia amministrativa- poiché la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltà di notifica per posta di detti atti, dovendosi dunque ricorrere -per a notificazione e a pena di nullità (suscettibile di sanatoria)­all'assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della citata Convenzione" (Cass. Sez. U, Sentenza n.2866 del 05/02/2021, Rv. 660403).
In applicazione di tale principio, il ricorrente sostiene che, poiché l'art. 1 del regolamento n. 1393/2007 esclude che esso si applichi agli atti inerenti la materia "fiscale, doganale ed amministrativa", tra la quale ultima rientra, in particolare, il verbale di irrogazione di sanzione amministrativa per violazione al codice della strada, e tenuto conto della riserva formulata dalla Germania alla notificazione diretta degli atti amministrativi mediante il servizio postale, pur prevista in linea generale dall'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 1977, la notificazione del verbale dovrebbe essere eseguita, necessariamente secondo la convenzione di strasburgo (art. 2).

Su telegram la sentenza 

Cassazione sezione II ordinanza interlocutoria n. 25558 del 21 settembre 2021