sabato 25 settembre 2021

LUDOPATIE: INCOSTITUZIONALE LA SANZIONE FISSA PREVISTA PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI


LUDOPATIE: INCOSTITUZIONALE LA SANZIONE FISSA
PREVISTA PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI


È costituzionalmente illegittima la sanzione amministrativa fissa di 50.000 euro a
carico dei concessionari del gioco e dei titolari di sale giochi e scommesse per la
violazione degli obblighi di avvertimento sui rischi di dipendenza dal gioco d’azzardo
(ludopatia). Spetterà al legislatore stabilire una nuova sanzione nel rispetto della
Costituzione, con i relativi limiti minimo e massimo.
È quanto si legge nella sentenza n. 185 depositata oggi (relatore Franco Modugno),
con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il sesto comma, secondo
periodo, dell’articolo 7, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito nella legge n.
189 del 2012. La norma censurata puniva indistintamente l’inosservanza degli
obblighi di avvertimento – indicazioni su tagliandi e apparecchi da gioco, esposizione
di targhe e materiale informativo delle ASL - con una sanzione di considerevole
severità e fissa, non modulabile dall’autorità amministrativa e dal giudice in base alle
circostanze del caso concreto. Nella fattispecie, il titolare di un bar, in cui era
presente un unico apparecchio da gioco, si era visto infliggere una sanzione di 50.000
euro per non aver esposto una targa sui rischi di dipendenza dal gioco d’azzardo, pur
avendo adempiuto correttamente gli altri obblighi posti a suo carico per la
prevenzione delle ludopatie.
La Corte ha ricordato che, secondo la propria giurisprudenza, l’attribuzione al
giudice di un margine di discrezionalità nella commisurazione della sanzione – non
solo penale, ma anche amministrativa – tra un minimo e un massimo, così da
adeguarla alla specificità del singolo caso, rappresenta la naturale attuazione di
principi costituzionali, a cominciare da quello di eguaglianza.
Nel caso esaminato, la fissità della sanzione impedisce di tener conto della diversa
gravità dei singoli illeciti, che dipende dall’ampiezza dell’offerta di gioco e dal tipo
di violazione commessa. In particolare, quanto alle inadempienze relative alle sale
giochi, la gravità varia secondo la dimensione e l’ubicazione della sala, il grado di
frequentazione, il numero di apparecchi da gioco e il carattere totale, o solo parziale,
dell’inosservanza degli obblighi. Ciò comporta che la sanzione fissa possa risultare
manifestamente sproporzionata rispetto all’illecito commesso e, quindi,
costituzionalmente illegittima.
Nel sistema vigente non si rinviene una sanzione che possa essere sostituita dalla
Corte costituzionale a quella dichiarata illegittima, considerata la non assimilabilità
delle condotte sanzionate. Ciò non impedisce, però, la dichiarazione di
incostituzionalità, che, in linea generale, non è preclusa dal fatto che si determini un
vuoto di disciplina. Vuoto che spetta al legislatore colmare. Il principio vale anche
quando le questioni riguardano il trattamento sanzionatorio, salvo i casi in cui
l’eliminazione pura e semplice della norma sanzionatoria provochi «insostenibili
vuoti di tutela»: come, ad esempio, una menomata protezione di diritti fondamentali
dell’individuo o di beni di particolare rilievo per la società rispetto a gravi forme di
aggressione, con eventuale conseguente violazione di obblighi costituzionali o
sovranazionali. Solo in questi casi diventa indispensabile individuare, tramite «punti
di riferimento» offerti dal sistema vigente, soluzioni sanzionatorie che – nel rispetto
dei limiti ai poteri di intervento della Corte – possano sostituirsi a quella denunciata
come illegittima dal giudice a quo.
Quest’ipotesi non ricorre nel caso in esame. Se è vero che la tutela della salute, cui
sono volte le misure di contrasto della ludopatia, è un obiettivo di rilievo
costituzionale, va anche aggiunto, però, che qui si tratta di inosservanze di obblighi
informativi, a carattere preventivo, «sensibilmente antecedenti la concreta offesa
all’interesse protetto».
La sanzione in esame va quindi rimossa puramente e semplicemente, spettando al
legislatore stabilirne una nuova.


Roma, 23 settembre 2021