lunedì 30 agosto 2021

Imposta di bollo per il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche

 Risposta n. 573/2021
OGGETTO: Imposta di bollo per il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO
Il Comune interpellante fa presente che sta provvedendo al rilascio del provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività dicommercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto legge18 maggio 2020 n. 34, secondo le linee guida del D.M. 25 novembre 2020 e delleD.G.R. Veneto n. 1704 del 2020. Al riguardo, il Comune istante specifica, che in attuazione delle predettedisposizioni statali e regionali, provvede d'ufficio all'avvio del procedimento dirinnovo delle concessione di posteggio di occupazione del suolo pubblico, aventevalidità dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2032, e alla verifica del possesso deirequisiti necessari all'esercizio dell'attività in capo alle varie ditte. Il Comune aggiunge, inoltre, che invia una comunicazione al titolare dell'aziendaintestataria della concessione e lo informa che sta avviando il procedimento di rinnovodella stessa, al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico dello stesso. In considerazione di quanto premesso, il Comune istante chiede, quindi, se per il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività dicommercio su aree pubbliche debba essere corrisposta o meno l'imposta di bollo,trattandosi di un procedimento avviato d'ufficio e non su istanza di parte. 


SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), convertito, conmodificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, con l'articolo 181, comma 4-bis,dispone che «Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su areepubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensidell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell' articolo16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata didodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico econ modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione alsoggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferitain gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità eprofessionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attivaove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'eserciziodell'attività». Per effetto di tale disposizione legislativa, dunque, le concessioni di posteggioper l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono rinnovate per la durata di dodici anni. Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con il decreto del 25novembre 2020 e il relativo Allegato A), approvando le linee guida per il rinnovo delleconcessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventiscadenza al 31 dicembre 2020. Le predette linee guida al punto 2 prevedono che «Sono oggetto di rinnovo leconcessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseritiin mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attivitàartigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani eperiodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31dicembre 2020». Il successivo punto 4 stabilisce che «Al fine di semplificare e ridurre gli oneriamministrativi a carico degli operatori economici, entro il 31 dicembre 2020 ilComune provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica delpossesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle presenti linee guida ...». Al punto 13 è, inoltre, previsto che «In attuazione dell'art. 181, comma 4-bis, leregioni definiscono, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo dellesuddette concessioni, secondo le presenti linee guida ...». A seguito dell'adozione delle summenzionate linee guida, la Regione Veneto hapredisposto, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1704 del 9 dicembre 2020 ,le indicazioni regionali relative alle modalità procedimentali per il rinnovo delleconcessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al31 dicembre 2020. Con il predetto provvedimento è stato, infatti disposto che «il procedimento diverifica dei requisiti richiamati al punto 1 è avviato d'ufficio dai Comuni entro il 31dicembre 2020. (...) Trattandosi di rinnovo di concessioni già esistenti, non ènecessario altresì l'espletamento di procedure selettive purché sia effettuata la verificadella sussistenza dei suddetti requisiti. (...) Da ultimo, restano in capo ai Comuni, in  di conformità con il principio costituzionale di sussidiarietà, le modalità operative didettaglio ai fini del rinnovo delle concessioni, secondo i rispettivi ordinamenti e nelrispetto di quanto previsto dal presente provvedimento, considerato che le linee guidaministeriali presentano un particolare contenuto prescrittivo e stante la concomitanteesigenza di assicurare, da un lato, la maggiore semplificazione e razionale gestionedel procedimento di rinnovo e, nel contempo, il rispetto della tempistica prevista dallanormativa statale». Con riferimento all'applicazione dell'imposta di bollo dovuta per le concessionioggetto d'interpello, appare utile ricordare, che l'articolo 4, comma 1, della tariffa,allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l'imposta di bollo, findall'origine, nella misura di euro 16,00, per gli, «Atti e provvedimenti degli organidell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) deglienti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto oin copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.» In linea generale, quindi, i provvedimenti sono soggetti all'imposta di bollo aisensi dell'articolo 4 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro16,00, per ogni esemplare. Nel caso di specie, il delineato quadro normativo volto a semplificare e ridurregli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, non comporta altresìmodifiche alla disciplina fiscale dell'imposta di bollo che, quindi, torna applicabileconformemente a quanto previsto per i provvedimenti di concessione di posteggio giàesistenti (e rinnovati mediante la descritta procedura). In effetti, anche il provvedimento di rinnovo si collega ad un'istanza, che seppurnon presentata nuovamente, è stata comunque a suo tempo richiesta alla parteinteressata. In altri termini, pur in assenza di un'ulteriore istanza per il rinnovo dellaconcessione, il provvedimento di rinnovo conseguente all'indicato procedimentoiniziato d'ufficio trae origine necessariamente da un'istanza/richiesta di parte. Per le suesposte considerazioni, pertanto, considerato che il Comune istante

Pagina 4 di provvede ad emettere un'ulteriore provvedimento di rinnovo delle concessioni diposteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, autonomo
rispetto a quello precedente, si ritiene che lo stesso sia soggetto all'imposta di bollo aisensi dell'articolo 4, comma 1 della tariffa, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972. IL DIRETTORE CENTRALE(firmato digitalmente)