mercoledì 21 luglio 2021

Veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone


Protocollo n° 23221 del 19/07/2021 – CIRCOLARE RELATIVA A D.M. 25 maggio 2021, n. 219 “Veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, a servizio di piazza o a servizio di linea per trasporto di persone, soggetti all’accertamento tecnico di cui all’articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.


Oggetto: D.M. 25 maggio 2021, n. 219 “Veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone, a servizio di piazza o a servizio di linea per trasporto di persone, soggetti all’accertamento tecnico di cui all’articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Con il DM in oggetto, pubblicato sulla GU n. 168 del 15.07.2021, sono stati individuati i veicoli da
adibire a:
1. servizio di noleggio con conducente (art. 85 del C.d.S.);
2. servizio di piazza con conducente o taxi (art. 86 del C.d.S.);
3. servizio di linea per il trasporto di persone (art. 87 del C.d.S.);

che - a norma dell’art. 75, co. 4, del D. Lgs. 285/92, come modificato dall’art. 49, co. 5-ter, lettera f), del decreto-legge 76/20, convertito con la L. 120/20 - sono soggetti, prima dell’immissione in circolazione, all’accertamento di “visita e prova” di cui al co. 2 del suddetto art. 75 C.d.S.

Questi sono:

a. autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
b. veicoli non rispondenti al Regolamento (UE) 2018/858 o omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dal Regolamento;
c. veicoli non rispondenti alla Direttiva 2007/46/CE o omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dalla Direttiva;
d. veicoli non rispondenti al Regolamento (UE) 168/2013 omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dal Regolamento.

Conseguentemente, l’immissione in circolazione di tutti gli altri veicoli da adibire ai servizi di cui ai
precedenti punti 1, 2 e 3 avviene in via amministrativa esclusiva senza visita e prova.

Documentazione richiesta per l’immissione in circolazione dei veicoli di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3

Ai fini dell’immissione in circolazione, per i veicoli da non sottoporre a visita e prova ai sensi di quanto
sopra chiarito, nel rispetto delle procedure telematiche in vigore all’atto della richiesta di emissione della
carta di circolazione, dovrà essere presentata la seguente documentazione (secondo il caso che ricorre):
A. Mod. TT 2119;
B. ricevuta di pagamento della tariffa 2 della Tab. 3 della legge 870/1986;
C. ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo relativa all’istanza;
D. ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo relativa al documento da rilasciare;
E. dichiarazione di conformità, certificato di conformità comunitario (COC), carta di circolazione o
documento unico (per i veicoli già immatricolati in Italia);
F. autorizzazione al servizio di noleggio con conducente/licenza (nulla osta) per il servizio di piazza con
conducente o taxi/nulla osta al servizio di linea per il trasporto di persone.

Per i veicoli che, invece, rientrando nelle fattispecie di eccezione di cui ai precedenti punti da “a” a
“d”, devono essere sottoposti a visita e prova, ai fini dell’immissione in circolazione è necessario che sia presentato anche il:

G. certificato di approvazione relativo all’accertamento tecnico previsto dal D.M. 219/21.
La prenotazione della operazione di visita e prova necessaria per il rilascio di detto documento è
soggetta alla presentazione della seguente documentazione (secondo il caso che ricorre):
G.1. Mod. TT 2119;
G.2. ricevuta di pagamento della tariffa 3 della Tab. 3 della legge 870/1986;
G.3. ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo relativa all’istanza;
G.4. ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo relativa al documento da rilasciare;
G.5. dichiarazione di conformità, certificato di conformità comunitario (COC), carta di
circolazione o documento unico (per i veicoli già immatricolati in Italia).


Obbligo di revisione ex art. 80 C.d.S. e accertamenti tecnici in caso di modifica delle caratteristiche di
omologazione

Nel caso in cui i veicoli di cui ai punti 1, 2 e 3 risultino:

• immatricolati da oltre un anno e mai sottoposti a revisione;
• oppure revisionati da oltre un anno;

sulla carta di circolazione dovrà essere trascritta la seguente annotazione: “Obbligo di revisione
prima di entrare in circolazione”.

Parimenti, detti veicoli, sono comunque soggetti ad accertamento tecnico in tutti i casi in cui vengano
modificate quelle caratteristiche di omologazione per le quali le vigenti disposizioni stabiliscono l’obbligo di visita e prova ai sensi degli artt.75 e 78 del Codice della Strada.

Fase transitoria

Le procedure di immissione in circolazione dei veicoli da adibire ai servizi di cui ai precedenti punti 1,
2 e 3 in via amministrativa esclusiva senza visita e prova, possono essere adottate anche per le formalità già presentate alla data del 15.07.2021 (di pubblicazione del D.M. 219/2021), sempreché i veicoli di che trattasi non rientrino nelle fattispecie di cui ai precedenti punti da “a” a “d”.

(ing. Pasquale D’Anzi)