domenica 18 luglio 2021

Veicoli di tipo omologato da adibire a NCC o TAXI


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 26 maggio 2021
Veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, a servizio di piazza o a servizio di linea per trasporto di persone, soggetti all'accertamento tecnico di cui all'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (21A04256) (GU Serie Generale n.168 del 15-07-2021)

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
  DECRETO  26 maggio 2021 .
      Veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleg-gio con conducente per trasporto di persone, a servizio di piazza o a servizio di linea per trasporto di persone, soggetti all’accertamento tecnico di cui all’articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.    
     IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, re-cante nuovo codice della strada, e successive modifica-zioni ed integrazioni;
 Visto l’art. 75, comma 1, del predetto decreto legisla-tivo, in materia di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione;
 Visto, in particolare, l’art. 75, comma 4, del decre-to legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 49, comma 5  -ter  , lettera   f)   del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settem-bre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la sempli-ficazione e l’innovazione digitale», che prevede che «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adi-bire a servizio di noleggio con conducente per trasporto  di persone di cui all’art. 85, o a servizio di piazza di cui all’art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all’art. 87, che sono soggetti all’accertamento di cui al comma 2»;
 Vista la direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»);
 Visto il regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamen-to europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei vei-coli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti de-stinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva  n. 2007/46/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamen-to europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;
 Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»;
 Considerato che i requisiti di idoneità alla circolazione previsti dall’art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i veicoli completi prodotti in serie sono accer-tati attraverso la procedura di omologazione del tipo in base alle pertinenti norme e che gli Stati membri non vie tano né limitano od ostacolano l’immissione sul mercato, l’immatricolazione o l’entrata in circolazione dei veicoli conformi ai succitati regolamenti europei;
Considerata l’esigenza di individuare i veicoli di cui al comma 4 del novellato art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Decreta:

 
Art. 1.
1. Sono soggetti all’accertamento di cui al comma 2 dell’art. 75, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 i veicoli di tipo omologato destinati al trasporto di persone indicati all’art. 85, comma 2, lettera f) , nonché i veicoli non rispondenti al regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 o alla direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 o al regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 o omologati con deroghe rispetto alle prescrizioni delle precedenti disposizioni comunitarie.
2. La documentazione a corredo della domanda di accertamento di cui al precedente comma 1, è stabilita con provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.
3. La documentazione per l’immatricolazione dei veicoli di cui agli articoli 85, 86 e 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché la relativa procedura, è stabilita con provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2021

Il Ministro: GIOVANNINI