Prevenzione incendi nelle strutture turistico-ricettive all'aria aperta: proroga termini


È stato prorogato al 07/10/2021 il termine, scaduto il 07/10/2020, per l’adeguamento, da parte delle strutture turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone, alle prescrizioni previste dalla regola tecnica di prevenzione incendi, di cui al D. Min. Interno 28/02/2014.
 

Il D.L. 22/04/2021, n. 52, convertito in legge dalla L. 17/06/2021, n. 87, prevede (all'art. 11-duodecies) disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta.

In particolare, il suddetto articolo, al fine di fare fronte nel settore del turismo all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, prevede che le attività turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone (assoggettate al rispetto del D. Min. Interno 28/02/2014), che al 22/06/2021 hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dalla lett. b) dell'art. 6, commi 1 e 2, del D. Min. Interno 28/02/2014, provvedono, entro il 07/10/2021, a dare attuazione a quanto disposto dalla lett. a) dell'art. 6, commi 1 e 2 del D. Min. Interno 28/02/2014.

La stessa disposizione prevede che restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.

Si tratta dunque di un differimento di un anno del termine, scaduto il 07/10/2020, per l’effettuazione degli adempimenti antincendio contemplati dall’art. 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del D. Min. Interno 28/02/2014, purché in regola con le altre prescrizioni previste dall’art. 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo D. Min. Interno 28/02/2014.

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LEGGE 17 giugno 2021, n. 87
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00104) (GU Serie Generale n.146 del 21-06-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2021

 

Allegato

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Art. 11-duodecies. - (Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta) 

- 1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19, le attivita' turistico-ricettive in aria aperta di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo decreto del Ministro dell'interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini gia' scaduti.