Spetta all’amministrazione stabilire le condizioni per il cumulo dei permessi a ore
DFP-0036610-P-28/05/2021
AM/mrm 1
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico
Al Ministero omissis
e, p. c. All’ARAN
protocollo@pec.aranagenzia.it
Oggetto: Parere in materia di fruizione dei congedi parentali previsti
dall’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e
dall’art. 44 del CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio
2018.
Si fa riferimento alla nota del omissis prot. n. omissis, acquisita in
pari data con protocollo DFP n. omissis, con la quale si richiede un
orientamento sulla corretta applicazione delle clausole normative e
contrattuali riguardanti il congedo parentale ad ore.
Preliminarmente, si rileva che la questione posta rientra
sostanzialmente nella competenza dell’ARAN la quale, tra l’altro, ha
formulato recentemente diversi orientamenti anche con specifico riguardo
alle questioni sollevate da codesta amministrazione. Tuttavia,
trattandosi di una materia che discende originariamente dalla fonte
legale e, in particolare, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53”), si ritiene opportuno esporre alcune
considerazioni.
Rispetto il primo quesito posto, circa la possibilità di cumulo del
congedo parentale ad ore con altre tipologie di permessi, nel richiamare
il disposto dello stesso articolo 32, comma 1-ter, deve condividersi il
parere espresso dall’Aran attraverso l’orientamento del 15 giugno 2018
(Cfr. n. CFC2), nel quale viene, altresì, precisato che: “La clausola in
materia di divieto di cumulo (art. 32, comma 2, lett. d) è finalizzata
ad evitare che, attraverso la fruizione nell'arco della stessa giornata
dei permessi per motivi personali e familiari, unitamente ad altre
tipologie di permessi, l'assenza del dipendente si protragga per
l'intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in
termini di efficienza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione e
dei servizi erogati…”.
Quindi, nel rispetto delle condizioni legali, si può ritenere che
rientri comunque nell’autonomia organizzativa di codesta Amministrazione
la valutazione in ordine alla possibilità di concedere i permessi al
dipendente che ne faccia richiesta, anche nel caso in cui il coniuge
fruisca contestualmente del riposo giornaliero ex articolo 39 del citato
decreto legislativo n. 151 del 2001. Infatti, se il legislatore avesse
inteso condizionare la fruizione beneficio, nella norma sarebbero state
riportate specifiche istruzioni in ordine alla possibilità di cumulo con
altri istituti.
Relativamente alla corretta contabilizzazione del congedo parentale ad
ore, deve considerarsi che, come noto, l’articolo 32, comma 1-bis, del
citato decreto legislativo aveva inizialmente previsto la possibilità di
fruire del congedo parentale su base oraria, rinviando alla
contrattazione collettiva la regolamentazione delle modalità
applicative. Successivamente, con l’emanazione del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 80, è stato introdotto il richiamato comma 1-ter per
cui il frazionamento orario del congedo in disamina è possibile, pur in
assenza di apposita disciplina negoziale, nella misura “pari alla metà
dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o
mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio
il congedo parentale”.
Sul punto è intervenuta l’ARAN (Cfr. orientamento del 6 agosto 2019 nr.
CFC22) che, aderendo anche alla lettera circolare dell’INPS n. 152 del
18 agosto 2015, ha tenuto a precisare, tra l’altro, quanto segue: “La
contrattazione collettiva nazionale, intervenendo dopo alcuni anni
dall’entrata in vigore delle suddette disposizioni di legge, nel
prevedere espressamente la fruizione su base oraria del congedo in
esame, ha preferito limitarsi ad una conferma della possibilità di
accesso a tale forma di flessibilità, rinviando quindi, implicitamente,
alle modalità applicative perviste dalla citata fonte legale; ciò anche
al fine di preservare eventuali soluzioni operative, nel frattempo poste
in essere dalle amministrazioni, in linea con la norma di legge e con
gli orientamenti applicativi sopra richiamati. La scelta operata dalle
parti contrattuali, quindi, fa propria l’individuazione dell’intervallo
di fruizione oraria nella forma di metà dell’orario medio giornaliero,
il cui impatto, rispetto al montante di giornate di congedo spettanti,
consuma una frazione pari allo 0,5”.
Pertanto, il conteggio delle ore spettanti dovrà essere effettuato su
base giornaliera, in considerazione del rinvio della contrattazione
collettiva alla disposizione normativa che stabilisce la misura del
congedo nel limite di dieci mesi, elevabili ad undici in caso di
fruizione da parte del padre di un periodo continuativo o frazionato di
almeno tre mesi.
Il Direttore dell’Ufficio
F.to Riccardo Sisti
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