mercoledì 21 luglio 2021

Non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

 CODICE DELLA STRADA.

Con la sentenza n. 152 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost., delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida a coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione o sono stati condannati per reati in materia di stupefacenti, poiché tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell’interessato, né ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale, né, infine, l’effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per reati in materia di stupefacenti, che all’esito della riabilitazione possono conseguire nuovamente la patente di guida.
segue Corte costituzionale, sentenza 12 luglio 2021, n. 152

 

per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art.  3,  comma
52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n.  94  (Disposizioni  in
materia di sicurezza pubblica) sollevate, in riferimento  agli  artt.
3, 4, 16  e  35  della  Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Lombardia, sezione prima, con le ordinanze  indicate
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2021.