CODICE DELLA STRADA.
Con la sentenza n. 152 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost., delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevede il diniego in via automatica del rilascio della patente di guida a coloro che sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione o sono stati condannati per reati in materia di stupefacenti, poiché tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell’interessato, né ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale, né, infine, l’effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per reati in materia di stupefacenti, che all’esito della riabilitazione possono conseguire nuovamente la patente di guida.
segue Corte costituzionale, sentenza 12 luglio 2021, n. 152
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2021.