Ministero dell’interno su titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dell’attività di teatrini di burattini e per quella di circo contemporaneo senza animali allestiti su suolo pubblico


La risoluzione divulga, il contenuto della nota del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/009711 del 26-6-2017, che fornisce chiarimenti in merito ai titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dell’attività di teatrini di burattini e per quella di circo contemporaneo senza animali, allestiti su suolo pubblico o all’interno di locali pubblici o privati, svolti previo pagamento di un biglietto da parte degli spettatori, ovvero finanziati da attività commerciali per la promozione delle medesime.

 
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Il chiarimento arriva direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico che si è espresso in merito ai titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dell’attività di teatini di burattini.
Nello specifico è stato precisato che l’attività dei teatrini di burattini è inserita nell’elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, soggette alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza che prevedono:
– l’assoggettamento dello svolgimento delle attività ad autorizzazione di polizia;
– lo svolgimento dell’evento in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico;
– che la partecipazione non sia riservata ad una cerchia circoscritta di soggetti, pur se ampia.

Detto questo, lo svolgimento di una qualsiasi attività di spettacolo viaggiante, tra cui anche i teatrini dei burattini, che risulti aperto a chiunque, rientra nel campo di applicazione della regolamentazione di pubblica sicurezza, nonché delle norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.
L’area all’aperto, ovvero il tipo di locale o di esercizio nel quale vengono installate le attrazioni dello spettacolo viaggiante, non ha rilevanza rispetto al regime e alle condizioni riguardanti i profili di sicurezza richiesti, cui debbono corrispondere tutte le attività di spettacolo viaggianti.