Ministero dell’interno su titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dell’attività di teatrini di burattini e per quella di circo contemporaneo senza animali allestiti su suolo pubblico
La risoluzione divulga, il contenuto della nota del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/009711 del 26-6-2017, che fornisce chiarimenti in merito ai titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dell’attività di teatrini di burattini e per quella di circo contemporaneo senza animali, allestiti su suolo pubblico o all’interno di locali pubblici o privati, svolti previo pagamento di un biglietto da parte degli spettatori, ovvero finanziati da attività commerciali per la promozione delle medesime.
Il chiarimento arriva direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico che si è espresso in merito ai titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dell’attività di teatini di burattini.
Nello specifico è stato precisato che l’attività dei teatrini di burattini è inserita nell’elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, soggette alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza che prevedono:
– l’assoggettamento dello svolgimento delle attività ad autorizzazione di polizia;
– lo svolgimento dell’evento in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico;
– che la partecipazione non sia riservata ad una cerchia circoscritta di soggetti, pur se ampia.
Detto questo, lo svolgimento di una qualsiasi attività di spettacolo viaggiante, tra cui anche i teatrini dei burattini, che risulti aperto a chiunque, rientra nel campo di applicazione della regolamentazione di pubblica sicurezza, nonché delle norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.
L’area all’aperto, ovvero il tipo di locale o di esercizio nel quale vengono installate le attrazioni dello spettacolo viaggiante, non ha rilevanza rispetto al regime e alle condizioni riguardanti i profili di sicurezza richiesti, cui debbono corrispondere tutte le attività di spettacolo viaggianti.
