sabato 17 luglio 2021

Circolazione con veicolo confiscato. Apparato sanzionatorio



Circolare Ministero Interno 300/ A/6828/21/101/20/21/4 del 12/07/2021

OGGETTO: Circolazione con veicolo confiscato. Apparato sanzionatorio

AL COMUNE- RIPARTIZIONE POLIZIA MUNICIPALE
E PROTEZIONE CIVILE
CORPO POLIZIA LOCALE
poliziamunicipale.comunebari@pec.rupar.puglia.it
e, per conoscenza
ALLA PREFETTURA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
protoco/lo.prefba@pec.interno.it
AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE
PER LA PUGLIA
BARI
BARI

Con riferimento alla nota n. 146171 del 7 giugno u.s., con la quale si chiede un parere riguardante l'apparato sanzionatorio applicabile in caso di circolazione con veicolo confiscato, per quanto di specifica competenza di questo Servizio Polizia Stradale si fornisce il seguente contributo.


Riguardo alla prima questione posta all'attenzione, si ritiene che la circolazione con veicolo confiscato non possa essere sanzionata ai sensi dell'art. 213, comma 8, del codice della strada, atteso che tale norma fa specifico riferimento ai veicoli sottoposti alla misura cautelare del sequestro. Conformemente a quanto indicato nel paragrafo 11.2 della circolare n. 300/N559/19/IOI/20/21/4 del 21 gennaio 2019 (ali. I), si ritiene che tale ipotesi possa configurare, invece, il reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 del codice penale, atteso che la mancata consegna del veicolo all'Erario presuppone la
sottrazione del bene alla disponibilità patrimoniale dello Stato.

Riguardo alla seconda questione, si ritiene che la circolazione di un veicolo deve avvenire sempre nel rispetto delle norme del codice della strada, quindi, anche se lo stesso è sottoposto aIIa misura della confisca. Pertanto, la circolazione di un veicolo confiscato ma privo della copertura assicurativa, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 193 del codice della strada, senza, tuttavia, l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro. Infatti, nell'ipotesi in questione, ai sensi dell'art. 213, comma 9, del codice della strada, è possibile affermare che la circolazione del veicolo avviene contro la volontà del proprietario, cioè lo Stato, che deve essere considerato, pertanto, estraneo alla violazione.


Per lo stesso motivo lo Stato deve considerarsi escluso da qualsiasi obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria, della quale dovrà, pertanto, rispondere solo il conducente. Nel caso di veicolo lasciato in sosta, invece, sarà necessario individuare il trasgressore, ovvero colui che avendone la materiale disponibilità esercitava un dominio sul veicolo stesso. Tale soggetto, si ritiene che possa essere identificato nella persona che originariamente era stata nominata custode del veicolo sottoposto a sequestro, tenuta all'osseivanza degli obblighi di custodia e, pertanto, responsabile di ogni illegittimo
spostamento o utilizzo.
Per la Prefettura e il Compartimento si invia in allegato, per i profili di interesse, anche la nota cui la presente è riscontro.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
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