mercoledì 21 luglio 2021

Chi può controllare il green pass?


Un decreto  identifica le figure autorizzare a controllare il green pass, attraverso un’app che leggerà il qr code su Io, Immuni o sul foglio stampato

Per i prossimi mesi dovremo abituarci a usare il green pass, la certificazione europea che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività a un test per il Covid-19. Il certificato potrà essere richiesto per potersi spostare sul territorio nazionale o, dal prossimo primo luglio, su quello europeo e per partecipare ad alcuni eventi pubblici.

In Italia è possibile richiederlo dal 17 giugno, ma secondo quanto raccontato da alcuni utenti su Twitter, prima di ottenerlo bisogna avere un po’ di pazienza e potrebbero passare alcune ore tra l’invio della richiesta e la ricezione del documento. Il green pass viene emesso in automatico per tutte le vaccinazioni effettuate a partire dal 27 dicembre 2020 nella prima settimana di avvio della piattaforma nazionale ed entro il 28 giugno. La disponibilità non sarà quindi immediata. Chi ha già fatto il vaccino, riceverà un messaggio via email o sms quando la certificazione sarà disponibile. Dopo averlo ottenuto (ecco le istruzioni per richiederlo), come funzioneranno i controlli?

I controlli del green pass

Per poterne verificare la validità, in Italia, verrà usata un’applicazione chiamata VerificaC19. L’app consente di controllare il green pass e le generalità della persona a cui è intestato, attraverso la lettura del codice qr riportato sul documento salvato sulla app Immuni, per il tracciamento dei contatti, e Io, per i servizi della pubblica amministrazione, oppure ottenuto tramite il sito dedicato del governo, attraverso il fascicolo sanitario elettronico o i medici e i farmacisti incaricati. L’intestatario dovrà quindi confermare la propria identità mostrando un documento di riconoscimento valido.

Chi può controllare il green pass?

Secondo quanto stabilito dal decreto firmato lo scorso 17 giugno dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, le prime figure autorizzate a controllare il certificato saranno le forze dell’ordine e i pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni.

Negli eventi

Sono autorizzati a controllare i green pass anche il personale addetto al controllo della sicurezza di eventi, cerimonie o spettacoli aperti al pubblico e i proprietari delle strutture nelle quali si svolgono

Durante i viaggi

Il personale delle compagnie aeree, marittime o dei trasporti potrà verificare il certificato e, secondo quanto riportato al comma C dell’articolo 13 del decreto, anche i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici eserciziin cui è richiesto. Tuttavia il decreto non specifica in quali strutture sia obbligatorio e nel giorno stesso di uscita dal decreto, il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato al Corriere della Sera che albergatori, ristoratori e negozianti non saranno autorizzati a richiedere il certificato.

Nella sanità

Nelle strutture che offrono prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, per le quali il certificato è richiesto ai visitatori o alle visitatrici, il pass potrà essere controllato dal personale incaricato e dai gestori delle strutture. È importante sottolineare che l’attività di verifica, come specificato nel decreto, non comporta né autorizza alla raccolta dei dati dell’intestatario del green pass.

  https://cityroma.com

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 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». (21A03739) (GU Serie Generale n.143 del 17-06-2021)
                               Art. 13 
 
            Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 
               emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC 
 
  1. La verifica delle certificazioni verdi  COVID-19  e'  effettuata
mediante la lettura del codice a  barre  bidimensionale,  utilizzando
esclusivamente  l'applicazione  mobile  descritta  nell'allegato   B,
paragrafo 4, che consente unicamente di  controllare  l'autenticita',
la validita' e l'integrita' della certificazione, e di  conoscere  le
generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni
che ne hanno determinato l'emissione. 
  2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati: 
    a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni; 
    b) il personale addetto ai servizi di controllo  delle  attivita'
di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o  in
pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3,  comma  8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94
   c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e  dei  pubblici
esercizi  per  l'accesso  ai  quali  e'  prescritto  il  possesso  di
certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati; 
    d) il proprietario o il legittimo detentore di  luoghi  o  locali
presso i quali si svolgono eventi  e  attivita'  per  partecipare  ai
quali e' prescritto il possesso  di  certificazione  verde  COVID-19,
nonche' i loro delegati; 
    e) i  vettori  aerei,  marittimi  e  terrestri,  nonche'  i  loro
delegati; 
    f) i gestori delle strutture che erogano  prestazioni  sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso  alle  quali,  in
qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di  certificazione
verde COVID-19, nonche' i loro delegati. 
  3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d),  e)  ed  f)  del
comma 2 sono  incaricati  con  atto  formale  recante  le  necessarie
istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica. 
  4. L'intestatario  della  certificazione  verde  COVID-19  all'atto
della  verifica  di  cui  al  comma  1  dimostra,  a  richiesta   dei
verificatori di cui  al  comma  2,  la  propria  identita'  personale
mediante l'esibizione di un documento di identita'. 
  5. L'attivita' di verifica delle certificazioni  non  comporta,  in
alcun caso, la  raccolta  dei  dati  dell'intestatario  in  qualunque
forma. 
  6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione  delle  verifiche
di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4,
comma 9, del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.