Circolare sul fermo veicolo immatricolato all'estero (con cazziatone per la P.S.!!!)


MINISTERO DELL'INTERNO
 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

300/ A/5463/21/101/20/21/4 del 04/06/2021

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo immatricolato all'estero.

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI

 

E' stata posta all'attenzione di questo Servizio Polizia Stradale la questione relativa alle procedure di applicazione del fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 del codice della strada, con particolare riferimento ad alcune violazioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, per la quale si ritiene opportune fornire alcune precisazioni.

Preliminarmente occorre sottolineare che le procedure di applicazione del fermo amministrativo sono state delineate nella circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 di questa Direzione, nella quale sono stati fissati due principi di carattere generale:


1. quando la violazione è commessa alla guida di un veicolo immatricolato all'estero, in caso di mancato pagamento immediato della sanzione amministrativa pecuniaria o della cauzione, si procede al fermo amministrativo del veicolo con affidamento in custodia ad uno dei soggetti di cui all'art. 214-bis cds (custode-acquirente) ovvero, dove non istituito, al deposito autorizzato dal Prefetto ai sensi dell'art. 8 DPR 571/1982 (1);


2. in tutti i casi in cui il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia all'interessato (2), questo lo deve depositare in un luogo di cui abbia la disponibilità, anche non esclusiva, ubicato sul territorio italiano in modo che l'organo di polizia procedente abbia la possibilità di controllare l'esatto adempimento degli obblighi assunti dal custode


1 C:fr. paragrafo 2.4 della circolare del 21 gennaio 2019
2 Nell'ipotesi del veicolo immatricolato all'estero, tale possibilità si può concretizzare soltanto se il
trasgressore provvede al pagamento della sanzione pecuniaria o della cauzione.
3 Cfr. paragrafo 1.3 della circolare del 21 gennaio 2019.

Rispetto alle violazioni previste dalla legge 298/744 (4), si sottolinea che le norme in esame prevedono una disciplina differente in relazione all'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo, che si ripercuote anche sulle procedure relative all'affidamento in custodia del veicolo ed alla sua restituzione all'avente diritto, per le quali si rimanda alla lettura dell'allegata scheda descrittiva (all. 1).

Si è appreso, inoltre, di una prassi adottata da alcune Sezioni di Polizia Stradale, per la quale, in caso di fermo amministrativo per le violazioni di cui agli artt. 26 e 46 della legge 298/74, applicato a veicoli immatricolati all'estero in cui il trasgressore provvede al pagamento della sanzione pecuniaria o della cauzione, viene consentito il rientro del veicolo presso la sede dell'impresa ubicata all'estero, adottando una sorta di "interdizione alla circolazione sul territorio nazionale".


Tale prassi non trova riscontro in nessuna norma direttiva o disposizione
operativa, infatti, le violazioni in esame prevedono il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, periodo, durante il quale il veicolo, come detto, deve essere depositato in un luogo ubicato sul territorio italiano.


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

 

4 Artt. 26, 46, 46-bis e 46-ter della legge 298/74.

Su telegram la circolare in pdf (chi non ce l'ha si attacca...)