Situazioni di fragilità. Cancellazione dall’Anagrafe per irreperibilità e reiscrizione, ed iscrizione delle persone senza fissa dimora

Ministero dell’Interno, circolare n. 23 del 5 maggio 2021
 
CHIARIMENTI

La circolare n. 23 del 5 maggio 2021 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per i servizi demografici – è emessa per chiarire la normativa a seguito di segnalazioni relative alla cancellazione per irreperibilità dai registri dell’Anagrafe della popolazione residente di persone in situazione di fragilità economica, psichica e familiare, e al mancato accesso all’iscrizione anagrafica di persone senza fissa dimora con effetti negativi sull’accesso alle prestazioni socio-sanitarie, in particolare legate al COVID ed alla campagna vaccinale in corso.

Vengono segnalate problematiche relative alla cancellazione per irreperibilità dai registri dell’Anagrafe della popolazione residente di persone in situazione di fragilità economica, psichica e familiare, con effetti negativi sull’accesso alle prestazioni socio-sanitarie, in particolare legate al COVID ed alla campagna vaccinale in corso. 

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA
 
A tal riguardo si ritiene quindi opportuno richiamare l’attenzione sulle previsioni normative concernenti la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, prevista dall’art. 11, comma 1 lett.c) del DPR n.223/1989, evidenziando che tale provvedimento può essere adottato solo dopo ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, che abbiano dato esito negativo.

 
REISCRIZIONE
 
Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell’art.7 comma 2 del citato DPR n.223/1989 è comunque possibile per l’interessato chiedere una nuova iscrizione in anagrafe, ovvero, per il comune, procedere d’ufficio alla reiscrizione per successiva ricomparsa, entro due giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza o dagli accertamenti disposti, fatto salvo, nel caso di dichiarazione resa dall’interessato, l’obbligo di verificare, nei successivi 45 giorni, la sussistenza dei requisiti occorrenti per la registrazione. Si soggiunge in proposito che le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o tributo e, di conseguenza, il procedimento di iscrizione o reiscrizione anagrafica è gratuito.

REGISTRAZIONE PERSONE SENZA FISSA DIMORA
 
La normativa vigente prevede, infine, che ai sensi dell’art.1, comma 3, della L. n.1228/1954, il comune registri anche le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito il proprio domicilio nel comune, consentendo, quindi, anche a tale categoria di soggetti vulnerabili il pieno godimento dei diritti alle prestazioni socio sanitarie e la possibilità di ottenere documenti di identità. 

OPERA DI SENSIBILIZZAZIONE
 
Ciò premesso, si chiede di sensibilizzare i Sindaci in ordine ai profili di gratuità e tempestività del procedimento di reiscrizione, al fine di garantire anche ai cittadini in situazione di vulnerabilità il necessario accesso alle prestazioni socio-sanitarie, tenuto conto dell’emergenza sanitaria ancora in corso, avendo cura di segnalare a questo ufficio eventuali criticità riscontrate.

 
 tratto parzialmente da https://www.meltingpot.org