Art. 186, comma 7 Cd.S. - Ai Carabinieri (per fortuna), ci finisce bene


ALCOLTEST - Il consenso di sottoporsi al test non autorizza i carabinieri a effettuare l’accompagnamento coattivo in caserma perché sprovvisti dello strumento

Corte di Cassazione - Sezione IV penale - sentenza n. 12142 del 31 marzo 2021

Su telegram la sentenza  (per chi c'è... chi non c'è si attacca :) )

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I FATTI

Il personale di un'auto di pattuglia dei CC notava un furgoncino bianco fuori strada, all'interno del quale c'era un soggetto, palesemente ubriaco, che odorava di alcol e che non riusciva a stare in piedi.
I militari lo accompagnavano presso la compagnia dei cc piu' vicina, dove si trovava l'apparecchio dell'alcoltest (distante 25 km), ma il soggetto, ivi giunti,  rifiutava di sottoporsi all'accertamento.

Il soggetto viene condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro quattromila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcole nico, mentre si trovava alla guida di autovettura, al fine di accertare il suo stato di ebbrezza).

Nel corso del dibattimento viene fuori che:

All'infuori di tali ipotesi, i Carabinieri non possono disporre l'accompagnamento coattivo del conducente, senza incorrere nella violazione del principio di libertà personale. Non ricorrono, infatti, gli estremi del reato in questione, quando l'automobilista si rifiuti di seguire gli operator di polizia, al fine di sottoporsi a test alcolemico, salve le ipotesi di accompagnamento alla Stazione o all'Ufficio più vicino o all'ospedale, nell'ipotesi in cui si sia verificato un incidente stradale e vi sia necessità di cure sanitarie.

Tuttavia,tale descrizione della vicenda non trova conferma nelle risultanze processuali pertanto il ricorso viene giudicato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente