Il lockdown non può confinare agli arresti domiciliari
Falso ideologico
Lockdown: non costituisce reato aver dichiarato il falso nell’autocertificazione prevista dai DPCM
La sentenza del GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia n. 54/2021, depositata il 27 gennaio 2021, ha escluso la configurabilità del delitto di cui all’art. 483 c.p. nel caso di false dichiarazioni sulla sussistenza di una delle condizioni che possono giustificare gli spostamenti in caso di restrizioni per ragioni di prevenzione epidemiologica, ai sensi del DPCM 8 marzo 2020, che il giudice ha disapplicato ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E in quanto costituzionalmente illegittimo.
Tribunale di Reggio Emilia, ufficio del GIP, sentenza 27 gennaio 2021, n. 54
La individuazione di una ‘zona rossa’ è provvedimento di carattere generale e perciò inidoneo a limitare la libertà personale del singolo
Nel caso di specie il GIP competente ratione loci ha rigettato la richiesta del PM di emettere un decreto penale nei confronti di due indagati del delitto di cui all’art. 483 c.p., per avere entrambi compilato un’autocertificazione dichiarando falsamente di trovarsi fuori dalla loro abitazione - in contrasto con l’obbligo imposto dal DCPM 08.03.2020 - per sottoporsi ad esami clinici l’una e per accompagnare il coniuge l’altro.
Il GIP ha ritenuto l’illegittimità del DPCM del 08.03.2020 (e di quelli seguiti al primo) evocato nell’autocertificazione (imposta e) sottoscritta da ciascun imputato nella parte in cui prevede che per il contrasto alla diffusione del virus COVID SARS 19 le misure di cui all'art. 1 del DPCM 08.03.2020 sono estese all'intero territorio nazionale, imponendo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori indicati, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
Il Giudice ha individuato il vulnus della citata fonte regolamentare (il DPCM) nella parte in cui stabilisce un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, di fatto configurando un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare.
Invero, la legge prevede espressamente (e tassativamente) i casi e le procedure che possono giustificare un provvedimento particolare di permanenza domiciliare, in via cautelare o all’esito di una sentenza e in ogni caso con la garanzia del diritto di difesa.
Addirittura, configurano casi di permanenza domiciliare il prelievo ematico, il DASPO, l’accompagnamento alla frontiera, il TSO (trattamento sanitario obbligatorio).
In tutti i casi di ‘permanenza domiciliare’ o di ‘provvedimenti restrittivi della libertà personale’ deve essere garantito il controllo giurisdizionale.
Infatti, l’art. 13 Cost. stabilisce che le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su con atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
E il DPCM non è una legge, bensì fonte regolamentare di secondo grado: in sintesi un atto amministrativo (perciò – lo vedremo in seguito – disapplicabile dal giudice) senza forza di legge (perciò insuscettibile di essere sottoposto a controllo successivo di legittimità costituzionale).
Ma, in ogni caso, non è la legge ad applicare nel caso concreto la limitazione della libertà personale, bensì il giudice nei casi tassativamente previsti dalla legge.
La riserva legis garantisce dalla discrezionalità del giudice (soggetto alla legge appunto) e la riserva di giurisdizione garantisce da provvedimenti astratti e generalizzati.
Ha poi considerato il Giudice del provvedimento in analisi che la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale, dal momento che nel primo caso si può imporre un divieto di accedere a determinati luoghi (pericolosi, infetti etc.), mentre la limitazione degli spostamenti e la coazione in casa concreta un limite alla libertà personale.
Infine, il GIP nel provvedimento in commento ha correttamente evidenziato che il DPCM è atto amministrativo, derivandone che in caso di illegittimità deve essere direttamente disapplicato dal giudice a quo ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E e non deve invece essere sollevata questione di legittimità costituzionale, pur in presenza di violazione dell’art. 13 Cost.
Infatti, l’art. 5 del Regio Decreto n. 2248 del 1865, All. E. dispone che le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge, ricavandosene e a contrario che non applicheranno (rectius disapplicheranno) gli atti amministrativi contra legem.
In seguito, il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, all’art. 63, comma 1, ultima parte, prevede che, quando gli atti amministrativi presupposti (nell’ambito di controversie relative ai rapporti di lavoro) siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi.
In sintesi, del ragionamento suddetto il GIP ha ritenuto non antigiuridica la condotta di compilare una falsa autocertificazione poiché illegittimamente imposta ai cittadini, i quali nel caso di specie hanno dichiarato ‘inutilmente’ il falso: inutilmente poiché finalizzato a superare un obbligo di permanenza domiciliare illegittimamente imposto.
Una volta rimosso dal mondo giuridico l’obbligo di autocertificare/giustificare l’inosservanza dell’obbligo di permanenza domiciliare, la falsa dichiarazione è inutile rispetto al provvedimento da assumere da parte del giudice, che non può più valutare la lesività di una dichiarazione (perciò innocua) al cospetto di un obbligo incostituzionalmente imposto.
Tale pronuncia si aggiunge ad altra in precedenza dal sottoscritto commentata (Tribunale di Milano, Ufficio del G.i.p, 16 novembre 2020, n. 1940) su questo Quotidiano Giuridico il 13.01.2021, la quale aveva affermato che la dichiarazione ‘sostitutiva’ (di certificazioni) resa dall’interessato può avere ad oggetto esclusivamente "stati, qualità personali e fatti”, derivandone che l’obbligo penalmente sanzionato di dichiarare il vero concerne unicamente ‘fatti’ passati e al più presenti, ma non certo ‘fatti’ futuri e, a fortiori, non può riguardare mere intenzioni.
Riferimenti normativi:
Art. 13 Cost.
Art. 483 c.p.
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TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 27/01/2021 Sentenza n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione GIP-GUP
Il giudice, dott. Dario De Luca, provvedendo in Camera di Consiglio sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna avanzata, come in atti, dal Pubblico Ministero, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nei confronti di: omissis, difeso … e imputato …, come da allegata copia della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, del delitto di cui all’art 483 cod. pen., a) del reato p. e p. dall’art 483 c.p., perché, compilando atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori dell’abitazione in contrasto con l’obbligo imposto dal DCPM 08.03.2020, attestavano falsamente ai Carabinieri di Correggio: … di essere andata a sottoporsi ad esami clinici; … di averla accompagnata. In Correggio il 13.03.2020.
MOTIVAZIONE
Procedendo penalmente contro ciascun imputato per il reato in rubrica rispettivamente ascritto, il PM richiede l’emissione di decreto penale di condanna alla pena determinata nella misura di cui in atti.
Ritiene il GIP che la richiesta di emissione di decreto di condanna non possa essere accolta e che debba trovare luogo una sentenza di proscioglimento, ex art. 129 CPP, per effetto delle brevi considerazioni che seguono.
Infatti:
– premesso che viene contestato a ciascun imputato il delitto di cui
all’art. 483 cod. pen. «…perché, compilando atto formale di
autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori
dell’abitazione in contrasto con l’obbligo imposto dal DCPM 08.03.2020,
attestavano falsamente ai Carabinieri di Correggio: … di essere andata a
sottoporsi ad esami clinici; … di averla accompagnata…», avendo il
personale in forza al Comando Carabinieri di Correggio accertato che la
donna quel giorno non aveva fatto alcun accesso presso l’Ospedale di
Correggio;
– evidenziato che la violazione contestata trova quale suo presupposto –
al fine di giustificare il proprio allontanamento dall’abitazione –
l’obbligo di compilare l’autocertificazione imposto in via generale per
effetto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(D.P.C.M.) citato nell’autocertificazione stessa;
– in via assorbente, deve rilevarsi la indiscutibile illegittimità del
DPCM del 8.3.2020, evocato nell’autocertificazione sottoscritta da
ciascun imputato – come pure di tutti quelli successivamente emanati dal
Capo del Governo, ove prevede che “1. Allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono
estese all’intero territorio nazionale”, e del rinviato DPCM dei
8.3.2020, ove stabilisce che “Art. 1 Misure urgenti di contenimento del,
contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,
Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,
Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
– 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus”
COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,
Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,
Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia,
sono adottate le seguenti misure:
– a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in
uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei
medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute”.
– Tale disposizione, stabilendo un divieto generale e assoluto di
spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e
specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza
domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di
permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della
libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni
reati all’esito del giudizio (ovvero, in via cautelare, in una misura di
custodia cautelare disposta dal Giudice, nella ricorrenza dei rigidi
presupposti di legge, all’esito di un procedimento disciplinato
normativamente), in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa.
Sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l’obbligo di
permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà
personale. Peraltro, la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante
una restrizione della libertà personale delle situazioni ben più lievi
dell’obbligo di permanenza domiciliare come, ad esempio, il “prelievo
ematico” (Sentenza n. 238 del 1996) ovvero l’obbligo di presentazione
presso l’Autorità di PG in concomitanza con lo svolgimento delle
manifestazioni sportive, in caso di applicazione del DASPO, tanto da
richiedere una convalida del Giudice in termini ristrettissimi.
Anche l’accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero è stata
ritenuta misura restrittiva della libertà personale, con conseguente
dichiarazione d’illegittimità costituzionale della disciplina
legislativa che non prevedeva il controllo del Giudice ordinario sulla
misura, controllo poi introdotto dal legislatore in esecuzione della
decisione della Corte Costituzionale; la disciplina sul trattamento
sanitario obbligatorio, ugualmente, poiché impattante sulla libertà
personale, prevede un controllo tempestivo del Giudice in merito alla
sussistenza dei presupposti applicativi previsti tassativamente dalla
legge: infatti, l’art. 13 Cost. stabilisce che le misure restrittive
della libertà personale possono essere adottate solo su «…atto motivato
dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge»;
primo corollario di tale principio costituzionale, dunque, è che un DPCM
non può disporre alcuna limitazione della libertà personale,
trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non
già di un atto normativo avente forza di legge; secondo corollario dei
medesimo principio costituzionale è quello secondo il quale neppure una
legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual è il
decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro
ordinamento, l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei
confronti di una pluralità indeterminata di cittadini, posto che l’art.
13 Cost. postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione,
implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque
nei confronti di uno specifico soggetto, in osservanza del dettato di
cui al richiamato art. 13 Cost.
– Peraltro, nella fattispecie, poiché trattasi di DPCM, cioè di un atto
amministrativo, il Giudice ordinario non deve rimettere la questione dì
legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere,
direttamente, alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo
per violazione di legge (Costituzionale).
– Infine, non può neppure condividersi l’estremo tentativo dei
sostenitori, ad ogni costo, della conformità a Costituzione dell’obbligo
di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il DPCM
sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime
limitazioni della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e non della
libertà personale. Infatti, come ha chiarito la Corte Costituzionale la
libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati
luoghi, come ad esempio, l’affermato divieto di accedere ad alcune zone,
circoscritte che sarebbero infette, ma giammai può comportare un
obbligo di permanenza domiciliare (Corte Cost., n. 68 del 1964). In
sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la
libertà personale: i limiti della libertà di circolazione attengono a
luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio
pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i
luoghi, ma le persone allora la limitazione si configura come vera e
propria limitazione della libertà personale. Certamente quando il
divieto di spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevede
che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della
propria abitazione è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima
limitazione della libertà personale.
– In conclusione, deve affermarsi la illegittimità del DPCM indicato per
violazione dell’art. 13 Cost., con conseguente dovere del Giudice
ordinario di disapplicare tale DPCM ai sensi dell’art. 5 della legge n.
2248 del 1865 All. E.
– Poiché, proprio in forza di tale decreto, ciascun imputato è stato
“costretto” a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo
stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima, deriva dalla
disapplicazione di tale norma che la condotta di falso, materialmente
comprovata come in atti, non sia tuttavia punibile giacché nella specie
le esposte circostanze escludono l’antigiuridicità in concreto della
condotta e, comunque, perché la condotta concreta, previa la doverosa
disapplicazione della norma che imponeva illegittimamente
l’autocertificazione, integra un falso inutile, configurabile quando la
falsità incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della
decisione da emettere in relazione alla situazione giuridica che viene
in questione: al riguardo, è ampiamente condivisibile l’interpretazione
giurisprudenziale, anche di legittimità, secondo la quale “Non integra
il reato dì falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore
del pubblico ufficiale l’allegazione alla domanda di rinnovo di un
provvedimento concessorio di un falso documento che non abbia spiegato
alcun effetto, in quanto privo di valenza probatoria, sull’esito della
procedura amministrativa attivata. (Fattispecie relativa a rinnovo di
una concessione mineraria)” [Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 11952 del
22/01/2010 (dep. 26/03/2010) Rv. 246548 – 01]: siccome, nella specie, è
costituzionalmente illegittima, e va dunque disapplicata, la norma
giuridica contenuta nel DPCM che imponeva la compilazione e
sottoscrizione della autocertificazione, il falso ideologico contenuto
in tale atto è, necessariamente, innocuo; dunque, la richiesta di
decreto penale non può trovare accoglimento.
Alla luce di tutto quanto sin qui detto, deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento, nei confronti di ciascun imputato, perché il fatto non costituisce reato,
P.Q.M.
Visto Part. 129, 530, nonché 459 III cpp. dichiara non luogo a procedere nei confronti di … e … in ordine al reato loro rispettivamente ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Reggio Emilia, 27.01.20211.
