Emergenza sanitaria COVID-19 – Dichiarazione di falsa intenzione riportata nell’autocertificazione – Reato ex art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico – Non sussiste
GIP di Milano, sentenza 16 novembre 2020, n. 1940
Giudice Crepaldi
Motivi della decisione
In data 3.9.2020 il Pubblico Ministero ha chiesto l’emissione di
decreto penale di condanna nei confronti dell’odierno imputato in
relazione al reato lui ascritto in rubrica.
Dall’annotazione dei Carabinieri di (omissis…) 15.4.2020 si evince come
l’imputato – in data 31.3.2020 alle ore 13.10 – sia stato fermato a
bordo di un autocarro mentre percorreva via (omissis…) nel comune di
(omissis…) e sottoposto a controllo.
Richiesto di predisporre l’autodichiarazione concernente le ragioni del
suo allontanamento dalla propria abitazione, in relazione alle misure
per il contenimento della pandemia da COVID-19 di cui al D.L. 25.3.2020
n. 19, l’imputato ha dichiarato di essere “titolare della (omissis…) Mi
occupo di assistenza caldaie. Mi stavo recando in (omissis…) c/o un mio
collega (omissis…) ritirare dei pezzi di ricambio per caldaia. Poi mi
sarei recato in (omissis…) per un lavoro. Svolgo la mia attività da
solo”.
Il (omissis…) sentito a SIT dai Carabinieri, ha dichiarato in sintesi
che il (omissis…) si sarebbe effettivamente recato presso la sua
abitazione per motivi di lavoro ma verso le 11.30 e che questi se ne
sarebbe allontanato un’ora dopo circa. Ha riferito, ancora, di essere
certo che il (omissis…) abbia lasciato la sua abitazione prima delle
13.15, ora nella quale ha pranzato con i figli.
Gli operanti hanno, inoltre, segnalato come la direzione dell’autocarro
condotto dal (omissis…) sia opposta a quella che sarebbe servita a
raggiungere l’abitazione del (omissis…).
Nessun dubbio può porsi, quindi, circa il fatto che l’intenzione
dichiarata dal (omissis…) nel modulo di autocertificazione non abbia
trovato riscontro nei successivi accertamenti della Polizia giudiziaria.
Va, tuttavia, escluso che tale falsità integri gli estremi del delitto di cui all’imputazione.
L’art. 483 c.p., infatti, incrimina esclusivamente il privato che
attesti al pubblico ufficiale “fatti dei quali l’atto è destinato a
provare la verità”.
Il riferimento ai “fatti” quale oggetto della dichiarazione del fatto si
ripropone (i) all’art. 46 D.P.R. 445/2000 il quale consente di
comprovare con una semplice dichiarazione del privato “in sostituzione
delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e
fatti”; (ii) al comma 1 dell’art. 47, il quale consente al privato di
sostituire l’atto di notorietà con una dichiarazione sostitutiva che
abbia ad oggetto “fatti che siano a conoscenza dell’interessato” (comma
1); nel comma 2 della disposizione richiamata che si riferisce, quale
contenuto alternativo della dichiarazione del privato, agli “stati,
qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza”; infine, al terzo comma del citato art. 47, il quale
prevede che “nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali
e i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 sono comprovati
dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà”.
Orbene, è pacifico in giurisprudenza1 che siano estranei all’ambito di
applicazione dell’art. 483 c.p. le dichiarazioni che non riguardino
“fatti” di cui può essere attestata la verità hic et nunc ma che si
rivelino mere manifestazioni di volontà, intenzioni o propositi.
In questo senso depongono, del resto, (i) il dato testuale, giacché la
nozione di “fatto” non può che essere riferita a qualcosa che già è
accaduto ed è perciò, già in quel preciso istante, suscettibile di un
accertamento, a differenza della intenzione, la cui corrispondenza con
la realtà è verificabile solo ex post; (ii) il profilo teleologico,
giacché la norma è finalizzata ad incriminare la dichiarazione falsa del
privato al p.u. in relazione alla sua attitudine probatoria, attitudine
che evidentemente non può essere riferita ad un evento non ancora
accaduto; (iii) in un’ottica sistematica, la stessa normativa in tema di
autocertificazioni, all’interno della quale i “fatti” sono indicati,
quale oggetto di possibile dichiarazione probante del privato, insieme
agli stati e alle qualità personali, vale a dire a caratteristiche del
soggetto già presenti al momento della dichiarazione.
Ne discende che mentre l’affermazione nel modulo di autocertificazione
da parte del privato di una situazione passata (si pensi alla
dichiarazione di essersi recato in ospedale ovvero al supermercato)
potrà integrare gli estremi del delitto de qua, la semplice attestazione
della propria intenzione di recarsi in un determinato luogo o di
svolgere una certa attività non può essere ricompresa nell’ambito
applicativo della norma incriminatrice, non rientrando nel novero dei
“fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.
Come recentemente osservato da autorevole dottrina, il nostro
ordinamento non incrimina qualunque dichiarazione falsa resa ad un
pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio ma
costruisce i reati di falso secondo una sistematica casistica. Ne
consegue che il rilievo della falsa dichiarazione è legato
all’individuazione di una specifica norma che dia rilevanza al contesto e
alla singola dichiarazione.
Per le ragioni appena espresse la dichiarazione di una mera intenzione
nell’ambito di un modulo di autocertificazione non può rientrare
nell’ambito applicativo dell’art. 493 c.p., limitato ai soli “fatti” già
occorsi.
Per le medesime considerazioni la dichiarazione in parola non può
assumere rilievo neppure se incorporata – come nel caso di specie – in
un’annotazione di P.G. Anzi, in relazione a tale aspetto occorre
considerare – quale ulteriore ragione per escludere la tipicità della
condotta – che il contenuto della dichiarazione non rientrerebbe tra i
“fatti cui è destinato a provare la verità” neppure qualora concerna un
fatto già accaduto, atteso che l’annotazione assumerà rilievo probatorio
solo in relazione al fatto storico che tali dichiarazioni sono state
rilasciate e non certo alla verità intrinseca delle stesse.
Neppure potrebbe ritenersi integrato l’art. 495 c.p., risultando
l’attestazione compiuta dal (estranea al novero delle dichiarazioni
espressamente indicate dalla norma, vale a dire l’identità, lo stato o
altre qualità della propria o altrui persona.
Nel caso di specie, (omissis…) non ha certo attestato un fatto già
accaduto nella realtà esteriore ma si è limitato a dichiarare una
propria volontà, che si è rivelata ex post priva di riscontro. Ne
consegue l’impossibilità, in relazione a quanto si è detto, di ritenere
integrati gli estremi del delitto di cui all’art. 483 c.p. e di ogni
altro reato in materia di falso, ferma l’eventuale rilievo quale
autonomo illecito amministrativo ex art. 4 D.L. n. 19/2020.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, si impone l’assoluzione
dell’imputato ex art. 129 c.p. perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
visto l’art. 129 c.p.p.
ASSOLVE
Ma. (omissis…) dal reato lui ascritto perché il fatto non sussiste
Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Cfr. Corte di Cassazione Penale, sez. V, 3 dicembre 1982, n.
2829;Corte di Cassazione Penale, sez. III, 12 ottobre 1982, n. 10.