Accesso abusivo aggravato alla banca dati SDI e rivelazione del segreto d'ufficio


La Corte ha ritenuto l'accesso alla banca dati SDI operato per ragioni ontologicamente estranee a quelle di servizio del Finanziere.


I dati personali presenti nel CED possono essere comunicati alle sole persone cui si riferiscono, o al loro rappresentante legale designato con apposita delega, e sono accessibili solo ai soggetti indicati da specifiche norme di legge. La legge riserva, dunque, esclusivamente alle Forze di polizia la comunicazione delle informazioni concernenti eventuali iscrizioni nella banca dati, previa formale richiesta, salvi gli atti di indagine compiuti dall'autorità amministrativa nella funzione di polizia giudiziaria, che sono soggetti a segreto istruttorio ex art. 329 cod. proc. pen. e, conseguentemente, sottratti all'accesso. Ne viene che solo le Forze di polizia possono fornire notizia circa eventuali iscrizioni a carico, sempre che l'interessato ne abbia fatto espressa richiesta e previa autorizzazione alla relativa comunicazione, con la conseguenza per cui fino al rilascio di siffatta autorizzazione, la notizia in ordine all'esistenza di iscrizioni a carico è segreta anche nei confronti del diretto interessato