sabato 27 febbraio 2021

Multe: ordinanza-ingiunzione prefettizia illegittima se manca la motivazione

Difetto di motivazione e illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione
(Giudice di Pace Trebisacce sentenza 929/2020)

L'ordinanza-ingiunzione prefettizia va annullata qualora emerga una mancanza assoluta di motivazione stante l'illegittimità per carenza del fondamentale requisito previsto dall'art. 3 della legge n. 241/1990, a cui si ricollega la prescrizione di cui all'art. 204, comma 1, C.d.S, laddove impone al Prefetto di emettere un'ordinanza motivata qualora ritenga fondato l'accertamento. Non assumono valenza contenutistica di atto pubblico le controdeduzioni espresse dall'organo accertatore nel rapporto redatto e trasmesso al Prefetto.
Pur essendo ammissibile una motivazione "per relationem", non è però sufficiente un mero rinvio e, inoltre, non è possibile rifarsi unicamente alle controdeduzioni dell'organo accertatore espresse nel rapporto trasmesso al Prefetto, trattandosi di mere argomentazione difensive che non assumono valenza di atto pubblico.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Trebisacce nella sentenza n. 929/2020

Fonte: (www.StudioCataldi.it)
Lucia Izzo
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