domenica 21 febbraio 2021

Monopattino:illegittima per incompetenza l'ordinanza del Sindaco

 


Circolazione stradale.È illegittima per incompetenza l'ordinanza del Sindaco di Firenze che ha previsto l’obbligo anche per i maggiorenni di indossare un idoneo casco protettivo per i conducenti dei monopattini elettrici che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune fiorentino. 
 
Tar Toscana, sez. I, sentenza 8 febbraio 2021, n. 215. 
 
Pubblicato il 08/02/2021  

N. 00215/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2021 REG.RIC.
N. 00050/2021 REG.RIC.

 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA 



ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2021, proposto da
Bit Mobility S.r.l., rappresentata e difeso dagli avvocati Martina Crivellente, Stefanì
Tieni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini, Andrea
Sansoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso il proprio ufficio legale in piazza della Signoria, 1;  
nei confronti
Timove S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Fausto Falorni, Lorenzo Poretti,
Federico Falorni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio Fausto Falorni in Firenze, via de' Pucci n. 4;
Bird Rides Italy S.r.l. non costituita in giudizio;  
e con l'intervento di


ad opponendum:
Associazione – Gabriele Borgogni – Onlus, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Parenti, Edward W.W.
Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

 

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2021, proposto da
Timove S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Fausto Falorni, Lorenzo Poretti,
Federico Falorni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio eletto presso lo studio Fausto Falorni in Firenze, via de' Pucci n. 4;  
contro
Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini, Andrea
Sansoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso il proprio ufficio legale in piazza della Signoria, 1;  
nei confronti
Bird Rides Italy S.r.l. non costituita in giudizio;
Bit Mobility S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Zanardi, Martina
Crivellente, Stefanì Tieni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;  
e con l'intervento di
ad opponendum:
Associazione - Gabriele Borgogni - Onlus, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Parenti, Edward W.W.
Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
per l'annullamento previa sospensione della efficacia:
quanto al ricorso n. 32 del 2021:
- dell'Ordinanza del Sindaco di Firenze Numero: ORD/2020/00508 del 18
dicembre 2020 avente il seguente oggetto: “Obbligo di indossare un idoneo casco


protettivo per i conducenti dei monopattini elettrici di cui al comma 75 dell'art.1
della legge 160/2019, che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune
di Firenze” (Doc. 1);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, anchorchè
di estremi e contenuto sconosciuti, compresa la comunicazione della Direzione
Nuove infrastrutture e Moobilità – Servizio Mobilità, Prot. n. 341103 (Doc. 2).
- con riserva di azione per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla
ricorrente in esecuzione della impugnata ordinanza..
quanto al ricorso n. 50 del 2021:
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze, n. ord/2020/00508 in data
18.12.2020, mediante la quale è stato introdotto l’“obbligo di indossare un idoneo
casco protettivo per i conducenti dei monopattini elettrici di cui al comma 75 dell’art.
1 della legge 160/2019, che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune
di Firenze”; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi,
tra cui la nota di comunicazione in data 18.12.2020, prot. n. 341103..

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Firenze e di Timove S.r.l. e di
Comune di Firenze e di Bit Mobility S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 il dott. Raffaello
Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 Le ricorrenti in quanto società autorizzate a gestire il servizio di mobilità su
monopattino nell’ambito della città di Firenze impugnano con separati ricorsi
l’ordinanza in epigrafe con la quale il Sindaco dell’omonimo comune ha imposto
l’obbligo di indossare il casco anche all’utenza maggiorenne.

I ricorsi possono essere riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva.
L’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione ed interesse ad agire
sollevata in entrambi casi dal comune di Firenze non è fondata.
Le ricorrenti in quanto gestori del servizio sopra descritto rivestono una posizione
particolare rispetto all’assetto di interessi stabilito dal provvedimento che vale a
distinguerle dal quisque de populo.
Non vi è dubbio, inoltre, sul fatto che l’ordinanza impugnata è suscettibile di incidere
sulle scelte dell’utenza in ordine alla facoltà di avvalersi del monopattino rispetto ad
altri mezzi di trasporto urbano che non richiedono la disponibilità di un casco.
Nel merito è fondata ed assorbente la censura (dedotta da entrambe le società
ricorrenti) con la quale viene denunciato il vizio di incompetenza.
La fonte normativa sulla quale il Comune ha fondato il potere esercitato è data dagli
artt. 7 comma 1 e 6, comma 4 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile
1992).
I generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile ed urgente non valgono da
soli a qualificare la natura dell’atto in quanto non trovano alcun riscontro in una
concreta ed effettiva situazione di emergenza locale all’interno della sua
motivazione.
Ciò chiarito secondo la costante giurisprudenza i provvedimenti, con i quali si
disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa
ed i relativi orari, l'eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le
sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della strada, assumono natura
tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei
dirigenti, e non del Sindaco, anche avendo riguardo all'assenza di qualsiasi
presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l'adozione di un'ordinanza
contingibile ed urgente (T.A.R. Milano, sez. III, 13/04/2018, n.1012 T.A.R. Torino,
sez. II, 27/07/2016, n.1077; T.A.R. Roma, sez. II, 03/06/2010, n.15012).

Ciò in quanto il riferimento al Sindaco operato dalle norme sopra citate del D.Lgs
285/92, a seguito del passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli
burocratici sancito dalle riforme amministrative degli anni 90, deve intendersi riferito
alla dirigenza (art. 107 t.u.e.l.; T.A.R. Venezia, sez. I, 03/04/2013, n. 494 ; T.A.R.
Toscana, I, 16.6.2014, n. 1033);
Soltanto i provvedimenti concernenti l’istituzione e la disciplina delle zone a traffico
limitato sono attribuite alla competenza della giunta (o in caso di urgenza al Sindaco)
in quanto ritenuti dal legislatore di maggiore impatto per la collettività locale (Cons.
di St., V, 13.11.2015, n. 5191).
Si tratta peraltro di valutazione riservata al legislatore che non può essere effettuata
caso per caso dal giudice attesa la specificità della fattispecie contemplata dal comma
9 dell’art. 7 e considerato anche il fatto che molte delle situazioni rimesse alla potestà
sindacale (ed ora dirigenziale) dal comma 1 della medesima norma potrebbero
astrattamente essere considerate di elevato impatto anche in ragione della delicatezza
degli interessi coinvolti (ad es. la limitazione alla circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale).
Il ricorso deve, quindi, essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente
pronunciando sul ricorsi, come in epigrafe proposti: a) li riunisce; b) li accoglie e,
per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; c) compensa le spese di lite;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con
l'intervento dei magistrati:
Manfredo Atzeni, Presidente


Luigi Viola, Consigliere
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaello Gisondi Manfredo Atzeni
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO