martedì 23 febbraio 2021

La Ue rinvia ancora le scadenze di Cqc, patenti, revisione veicoli


Regolamento UE 2021/267 del 16 febbraio 2021 relativo alla proroga di certificati, licenze,autorizzazioni e al rinvio di verifiche e attività formative periodiche in materia di trasporti

Sulla GUCE del 22 febbraio 2021, serie L 60, è stato pubblicato il Regolamento in oggetto, il quale prolunga alcuni termini di validità di certificati, licenze ed autorizzazioni, nonché rinviate alcune verifiche ed attività formative periodiche in materia di trasportistradali, già prorogati dal Regolamento UE 2020/698 (cfr. circolare n.8.289 del 28 maggio 2020).

Riguardo al trasporto stradale, evidenziamo gli aspetti di interesse per le imprese:

Direttiva 2014/45/UE 

-revisione veicoli: i termini per i controlli tecnici che avrebbero dovuto o che dovrebbero essere effettuatitra il 1°settembre 2020 e il 30 giugno2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi;

-certificati di revisione con scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano valideper un periodo di 10mesi.

Direttiva 2003/59/CE

-formazione periodica: i termini per il completamento della formazione periodica altrimenti scaduti tra il 1° settembre2020 e il 30 giugno 2021sono prorogati di 10 mesi;

-codice armonizzato "95"(direttiva 2006/126/CE) riportato sulle patenti di guidao sulla CQC (direttiva 2003/59/CE) si considera prorogato per un periodo di 10mesi dalla data indicata su di essi;

-codice armonizzato “95”:tale codice avente scadenza ricompresa tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 in virtù della proroga accordata dal regolamento 2020/698, è estesa di altri 6 mesie comunque non oltre il 1 luglio 2021;

-carte di qualificazione del conducente(direttiva 2003/59/CE), con scadenza compresa tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021sono prorogate di 10 mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna di tali carte. 

Direttiva 2006/126/CE

-patenti di guida con scadenza tra il 1°settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogate per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza indicata sulla stessa;

-patenti di guida la cui proroga accordata dal precedente regolamento 2020/698 era in scadenza nel periodo 1°settembre 2020-30 giugno 2021, è estesa di altri 6 mesie comunque non oltre il 1 luglio 2021;

Regolamento (UE) n. 165/2014 

-revisione periodica dei tachigrafichedoveva essere effettuata tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, può essere effettuata entro 10mesi dalla data in cui doveva essere effettuata. E’ ammessa quindi la circolazione dei veicoli in tale periodo;-carta del conducente: la richiesta dirinnovopresentata tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, deve essere evasaentro 2 mesi dalla richiesta. Fino a quando il conducente non riceve una nuova carta dalle autorità emittenti, sono ammesse registrazioni manuali come previsto dall’art.35. Lo stesso vale per la sostituzione di una carta del conducente. Il conducente può continuare a guidare fino a quando non viene rilasciata una nuova carta dalle autorità emittenti, a condizione che egli possa provare che la carta è stata restituita all'autorità competente quando la scheda era danneggiata o non funzionante e che è stata richiesta la sua sostituzione. 

Regolamento (CE) n. 1071/2009

-idoneità finanziariae requisito dello stabilimento:tali requisitida dimostrare tra il 1°settembre2020 e il 30 giugno2021, possonoessere dimostrati entro il termine fissato dall’Autorità competente,che non può superare i12mesi.

Regolamento (CE) n. 1072/2009 

-licenze comunitarie,copie conformied attestati del conducente:con scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno2021si intendono validiper un periodo di 10 mesi. 

Il Regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2021 e si applica il 6 marzo 2021. Tuttavia, qualora uno Stato membro decida di non avvalersi delle proroghe contenute nel Regolamento, le disposizioni si applicano dal 23 febbraio,per i seguenti temi: patentidi guida, revisione tachigrafi, carta conducente, revisione veicoli, licenzacomunitaria e copie conformi,attestati del conducente.

E’prevista, infine,la possibilità per gli Stati membri di:

Ø chiedere alla Commissione U.E, entro il 31 maggio 2021, un’ulteriore proroga di non oltre 6 mesi a seguito delle misure di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid-19; se la Commissione accetta la richiesta, pubblica tale decisione sulla GUUE. Ciò potrà avvenire per le scadenze relative a CQC, patenti, tachigrafi,revisioni elicenze comunitarie;

Ø decidere di non usufruire delle proroghe, previa informativa alla Commissione, ma in tale caso lo Stato dovrà comunque riconoscere sul proprio territorio le proroghe applicate dagli altri Paesi,in applicazione del nuovo Regolamento.La Commissione ne informa gli Stati membri mediante un avviso pubblicato sulla GUUE.

Il periodo di transizione stabilito nell'accordo UE-UKsul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è terminato il 31 dicembre 2020;pertanto, nessuna delle disposizioni del regolamento in commento si applica al Regno Unito, anche nella misura in cui riguardano periodi anteriori a tale data.Con i migliori saluti.IL SEGRETARIO GENERALE-Regolamento 2021/267 del 16 febbraio 2021

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