MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 14 febbraio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00969) (GU Serie Generale n.38 del 15-02-2021)
ORDINANZA 14 febbraio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00969) (GU Serie Generale n.38 del 15-02-2021)
ORDINANZA
14 febbraio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00969)(GU n.38 del 15-2-2021)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 15 gennaio 2021, n. 11;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 10, lettera oo), del sopra
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio
2021, ai sensi del quale: «sono chiusi gli impianti nei comprensori
sciistici; (...) A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono
aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di
apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle
province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico,
rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere,
assembramenti»;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il verbale del 12 febbraio 2021 della Cabina di regia di cui
al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020,
unitamente agli allegati report n. 39 e studio di «Prevalenza della
variante VOC 202012/01, lineage B.1.1.7 in Italia»;
Visto, altresi', il verbale n. 154 del 12 febbraio 2021 nel quale
il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 - nel
prendere atto delle valutazioni aggiornate dell'ultimo monitoraggio
dell'Istituto superiore di sanita' e della Cabina di regia di cui al
citato decreto ministeriale 30 aprile 2020 che mostrano l'incidenza
dell'epidemia da SARS-CoV-2 nuovamente in crescita con un impatto
sostenuto sui sistemi sanitari, anche a causa delle varianti virali
presenti nelle diverse aree del Paese - ha suggerito «la necessita'
di un approccio generale di estrema cautela, rilevando che, allo
stato attuale, non appaiono sussistenti le condizioni per ulteriori
rilasci delle misure contenitive attuali, incluse quelle previste per
il settore sciistico amatoriale (...)»;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
nazionale e internazionale, nonche' il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Ritenuto necessario e urgente, disporre, nelle more dell'adozione
di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'art. 2, commi 2 e 4, del richiamato decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, il differimento al 5 marzo 2021 del termine di cui
all'art. 1, comma 10, lettera oo), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, al fine di garantire la
graduale riapertura in sicurezza degli impianti nelle stazioni e
comprensori sciistici;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2,
all'art. 1, comma 10, lettera oo) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, il termine del 15 febbraio
2021, previsto per la riapertura degli impianti nei comprensori
sciistici agli sciatori amatoriali, e' differito al 5 marzo 2021.
Art. 2 Disposizioni finali 1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2021 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 271