Il TAR Milano giudica erronea la tesi secondo cui <<l’esame
di impatto paesistico risulterebbe necessario per qualsivoglia
intervento sul territorio regionale, anche nel caso di installazione
delle antenne di telefonia mobile – assolutizzando le previsioni del
Piano paesaggistico regionale laddove stabilisce che anche nelle aree
non sottoposte a specifico vincolo paesaggistico, i progetti di
intervento devono essere corredati da esame di impatto paesistico (cfr.
paragrafo 1.3 della D.G.R. 15 marzo 2006, n. 8/2121 …; paragrafo 1.2
della D.G.R. 22 dicembre 2011, n. 9/2727 …) –, non costituendo eccezione
a tale regola il procedimento di cui all’art. 87 del D. Lgs. n. 259 del
2003; tuttavia, in senso opposto, va evidenziato come tale ultimo
procedimento autorizzatorio, secondo le richiamate interpretazioni
giurisprudenziali, assorbe e sostituisce anche il procedimento di
rilascio del titolo abilitativo edilizio, dovendo l’interessato
limitarsi a presentare l’istanza di autorizzazione, nel cui procedimento
rientra anche l’analisi di impatto paesistico che non assume un rilievo
autonomo e ostativo, fatta eccezione per i vincoli paesaggistici
specifici e per quelli che riguardano le servitù militari previsti
dall’art. 86, comma 4, del citato D. Lgs. n. 259 del 2003 (in tal senso,
proprio con riferimento alla disciplina vigente nella Regione
Lombardia, cfr. Consiglio di Stato, VI, 15 dicembre 2009, n. 7944)>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 471 del 19 febbraio 2021
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