lunedì 1 febbraio 2021

GUIDA IN STATO DI EBREZZA – ACCERTAMENTO MEDIANTE ALCOOLTEST – OBBLIGO DI AVVISO AL TRASGRESSORE DELLA FACOLTÀ DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE – SUSSISTENZA - ATTESA DEL DIFENSORE EVENTUALMENTE NOMINATO PER PROCEDERE ALL’ESECUZIONE DEL TEST - ESCLUSIONE.


L’accertamento strumentale dello stato di ebrezza (cd. alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ed impone alla P.G. di dare avviso, al soggetto che vi sia sottoposto, della facoltà di farsi assistere da un difensore,
senza che, però, da ciò derivi l’obbligo, per i verbalizzanti, di attendere un lasso di tempo minimo da tale avviso per procedere al test, onde consentire l’arrivo del difensore eventualmente nominato.

Presidente: L.G. Lombardo

Relatore: A. Casadonte

scarica pdf28_01_2021_no-index (153 Kb)