Qualifica delle guardie zoofile: la sentenza della Cassazione
La Cassazione chiarisce quali poteri derivino dalla qualifica delle guardie zoofile.
Le discussioni sulla qualifica delle guardie zoofile riemergono a cadenza costante. La terza sezione penale della Cassazione torna sulla questione ribadendo che, anche se non sono agenti di pubblica sicurezza e sono agenti di polizia giudiziaria solo se di mezzo ci sono animali d’affezione, sono pur sempre guardie giurate. E dunque possono esercitare i poteri di vigilanza e accertamento concessi dalla legge quadro sulla caccia (articolo 28).
La 157/92 affida infatti la vigilanza venatoria anche alle guardie giurate delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal governo. Le guardie zoofile possono dunque chiedere a chi è “in esercizio o in attitudine di caccia” di esibire la licenza, il tesserino, la polizza assicurativa e la fauna abbattuta o catturata. Possono inoltre accertare, “anche a seguito di denuncia”, violazioni delle disposizioni sulla caccia e redigere verbali. Non possono però procedere a un sequestro, per il quale è necessario l’intervento di un agente di polizia giudiziaria.
cacciamagazine.it
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NOTA DI REDAZIONE DI POLIZIALOCALEBLOG
Le guardie zoofile (quelle riconosciute) rivestano la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto con riferimento alla tutela degli animali da affezione e sono pur sempre legittimate a segnalare le violazioni della legge in materia di tutela della fauna selvatica.
NOTA DI REDAZIONE DI POLIZIALOCALEBLOG
Le guardie zoofile (quelle riconosciute) rivestano la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto con riferimento alla tutela degli animali da affezione e sono pur sempre legittimate a segnalare le violazioni della legge in materia di tutela della fauna selvatica.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 6146/21; depositata il 17 febbraio)