La notifica effettuata in
violazione della Convenzione di Strasburgo non è inesistente, ma nulla e
quindi sanabile (Cass. 2866/2021)
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 3 novembre 2020 – 5 febbraio 2021 n. 2866 (testo in calce), ha affermato il principio per cui la notifica del verbale di sanzione ammnistrativa, a cittadino tedesco, non può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale.
A dire il vero, la Convenzione di Strasburgo prevede la possibilità di una simile notifica ma la Germania, avvalendosi della possibilità di deroga, ha escluso tale forma di notificazione per i suoi cittadini residenti.
La pronuncia è interessante anche perché ribadisce importanti principi in tema di rilascio della procura alle liti all’estero e in materia di sanabilità (o meno) del difetto di rappresentanza processuale.
di Marcella Ferrari Avv. "Altalex"
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