Circolare del 24 febbraio 2021. Decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19''
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OGGETTO: Decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergen.za epidemiologica da COVID-19".
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 45, del 23 febbraio 2021, è stato pubblicato il decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Con il succitato provvedimento d'urgenza sono stati introdotti taluni elementi di novità in tema di mobilità territoriale, attraverso specifiche prescrizioni finalizzate a mitigare e contrastare l'emergenza sanitaria ancora in atto.
Sempre in tema di limitazioni alla mobilità, il comma 2 del medesimo articolo prevede che, fino alla data del 27 marzo 2021, gli spostamenti siano consentiti verso una sola abitazione privata abitata, nell'arco temporale ricompreso tra le ore 5,00 e le ore 22,00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle conviventi presso il luogo di destinazione. Non vengono considerati a questi fini i minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Riguardo alle modalità di declinazione di tale limitazione alla mobilità, la disposizione in commento -che modifica la precedente disciplina limitatamente alla zona rossa
-viene a delineare il seguente quadro:•nella zona gialla, i suddetti spostamenti possono avvenire con riguardo all'intero territorioregionale;•nella zona arancione, possono avvenire in ambitosolo comunale;
•nella zona rossa, non sono consentiti.
Per quanto riguarda la zona arancione, il comma 3 dello stesso articolo conferma che gli spostamenti possono anche esorbitare l'ambito comunale quando ci si sposti da comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e il luogo di destinazione non sia distante più di 30 chilometri da quello di partenza. Sono esclusi da questa fattispecie gli spostamenti verso i comuni capoluogo diprovincia.L'art. 3, infine, nel confermare l'impianto sanzionatorio attualmente vigente, prevede che in caso di violazione delle disposizioni di cuiall'art. 2 si applichi l'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Le SS.LL sono pregate di adottare ogni necessaria iniziativa per una puntuale attività di controllo, volta a garantire l'osservanza delle misure in argomento, con particolare riguardo alle aree in cui, anche in conseguenza di provvedimenti delle autorità regionali o comunali, siano stati delimitati, per effetto dell'aggravamento del quadro epidemiologico, ambiti territoriali caratterizzati da misure più restrittive.Si ringrazia per l'attenzione e si confida nella consueta, massimacollaborazione.
IL CAPO DI GABINETTO
F.to Frattas