Autovelox: determina dirigenziale priva di valenza legale a fini sanzionatori
Lucia Izzo | 16 feb 2021
Per il Tribunale di Milano, per la validità degli
accertamenti via autovelox i dispositivi devono essere muniti di
omologazione con apposito Decreto Ministeriale
- Autovelox e validità accertamenti
- Approvazione effettuata con determina dirigenziale
- Omologazione e approvazione non sono sinonimi
Autovelox e validità accertamenti
Per la validità degli accertamenti, gli autovelox
devono essere muniti di omologazione o di approvazione con apposito
Decreto Ministeriale, la cui validità è subordinata alla sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Una determina dirigenziale è un
atto prettamente amministrativo, privo di qualunque valenza legale ai
fini sanzionatori.
Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Milano, in una sentenza
depositata il 7 gennaio 2021 (qui sotto allegata), accogliendo il
ricorso contro il verbale di contestazione elevato per violazione dei
limiti di velocità alla proprietaria di un veicolo vittoriosamente
assistita dalla Globoconsumatori Onlus.
Il rilevamento era avvenuto tramite apparecchiatura utilizzata per la misurazione della velocità in modalità automatica che, rammenta il magistrato meneghino, ai sensi dell'art. 142, comma 6 C.d.S., deve essere debitamente omologata.
Il
Comune, costituitosi in giudizio, aveva evidenziato come l'omologazione
fosse stata ottenuta attraverso il Decreto n. 4130/2004, e che il
modello utilizzato risultava conforme alla documentazione tecnica e al
prototipo depositato presso il MIT. Specificava altresì che il
dispositivo era stato approvato dal Ministero e che la necessità di
omologazione non avrebbe attenuto alla singola apparecchiatura in
concreto utilizzata, bensì al modello al quale la stessa era conforme
Dunque,
la difesa dell'ente accertatore, lascia intendere che il documento
4130/2004 sia stato rilasciato per lo strumento concretamente
utilizzato, ma in detto documento, evidenzia il Tribunale, non esiste
nessun riferimento allo strumento concretamente utilizzato. Non va,
inoltre, dimenticato, come la anche la Cassazione (sent. n. 15042/11)
abbia stabilito il principio di diritto che il modello dello strumento deve essere omologato, mentre quello concretamente utilizzato deve essere approvato.
Approvazione effettuata con determina dirigenziale
Per
il Tribunale, dunque, l'approvazione effettuata con determina
dirigenziale n. 4130/2004 (e non con decreto) è rilasciata, quindi, nel
solo interesse del costruttore quale atto prodromico per la richiesta
dell'omologazione al Ministero competente dello Sviluppo Economico.
Pertanto, nel caso di specie non risulta alcuna omologazione e nemmeno
un'approvazione dello strumento utilizzato.
La debita omologazione, tra l'altro, è richiamata anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza
n. 113/2015, affinché possano essere considerate fonti di prova le
risultanze delle apparecchiature. Il Comune, costituendosi, ha affermato
che l'apparecchiatura aveva ottenuto l'approvazione da parte del MIT
mediante determina dirigenziale (Decreto n. 4130/2004) ritenendo i due
termini (omologazione e approvazione) erroneamente sinonimisecondo il
Tribunale di Milano.
Come
si legge nella sentenza in commento, "l'emissione del Decreto
Ministeriale di omologazione (come ribadito anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n 113/2015 e della legge n. 273/1991),
quale atto tecnico, spetta esclusivamente al Ministero dello Sviluppo
Economico e non al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, poiché gli
autovelox sono strumenti di misura e, come tali, soggetti alla legge n.
273/1991 e, in ogni caso, deve essere pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale (come stabilito dall'art. 73 della Costituzione e dalla legge
400/1988 per la loro validità e attività)".
Omologazione e approvazione non sono sinonimi
Inoltre, il Tribunale ritiene che i due termini non siano sinonimi sebbene
lo sembrino nel linguaggio corrente: "infatti, nemmeno il legislatore
(ai commi 2° e 3° dell'art. 345 del d.P.R. 495/1992) li utilizza allo
stesso modo perché rappresentativi di due procedure ben distinte e,
peraltro, lo stesso Codice della Strada, ai fini dell'accertamento
automatico delle infrazioni, richiede espressamente l'utilizzo di
apparecchiatura debitamente omologate e non meramente approvate".
In
conclusione, le apparecchiature approvate non sono legittimate a
produrre prove relative all'accertamento della velocità. Appare quindi
chiaro, si legge in sentenza, che l'autovelox debba essere munito di omologazione o di approvazione con apposito Decreto Ministeriale, la cui validità è subordinata alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel
caso di specie, nel verbale, non risulta menzionato alcun Decreto
Ministeriale degno di riscontro ne tanto meno appare reperibile la sua
pubblicazione su alcuna G.U. ma solo una determina dirigenziale che non è
certamente un atto emanato dall'ordinamento giuridico a un atto
prettamente amministrativo privo di qualunque valenza legale ai fini
sanzionatori da tanto deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento
del verbale impugnato.
Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento
Vedi anche:
- Autovelox: difendersi dalle contravvenzioni illegittime
- Autovelox - raccolta di articoli e sentenze
- Autovelox: difendersi dalle contravvenzioni illegittime
- Autovelox - raccolta di articoli e sentenze