giovedì 18 febbraio 2021

Abbandono rifiuti: il privato commette solo illecito amministrativo


 REATI AMBIENTALI -
L'abbandono incontrollato di rifiuti da parte di un privato che mira solo alla loro dismissione non è smaltimento illegale e integra un illecito amministrativo.

 Il soggetto privato, non titolare di una attività di impresa o responsabile di un ente, che abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto e che, a tal fine, lo trasporti occasionalmente nel luogo ove lo stesso verrà abbandonato, risponde solo dell'illecito amministrativo di cui all'art. 255 del d.lgs. n. 152 del 2006 per l'abbandono e non anche del reato di trasporto abusivo previsto dall'art. 256,comma primo, del d.lgs. cit., in quanto il trasporto costituisce solo la fase preliminare e preparatoria rispetto alla condotta finale di abbandono, nella quale rimane assorbito

Corte di Cassazione - Sezione III- sentenza n. 6149 del 17 febbraio 2021