Patenti di guida scadute: proroghe.
Con circolare prot. n. 300/A/5457/20/115/28 del 3 agosto 2020, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, fa seguito alla pubblicazione della conversione in legge del Decreto Rilancio (n. 34/2020) che, al comma 7-ter dell'articolo 157, ha modificato l'art. 104 comma 1 del Decreto Cura Italia, con cui si prevedeva la proroga di validità dei documenti di identità scaduti - e quindi anche delle patenti di guida e degli altri documenti ex DPR 445/2000 - sostitutendo la data del 31 agosto 2020 originariamente prevista con quella del 31 dicembre 2020.
Ma la disposizione, che ha effetto per la circolazione in Italia, deve essere coordinata con quanto previsto dal Regolamento europeo 2020/968 sulla circolazione nell'intero territorio UE.
Quindi la disciplina della proroga di validità dei documenti di guida scaduti viene modificata nel seguente modo:
Quindi la disciplina della proroga di validità dei documenti di guida scaduti viene modificata nel seguente modo:
patenti scadute o in scadenza nel periodo 31 gennaio 2020 - 31 maggio 2020: prorogate nella validità (anche ai fini della guida) fino al 31 dicembre 2020;
patenti scadute o in scadenza nel periodo 1 giugno 2020 - 31 agosto 2020: prorogate nella validità (anche ai fini della guida) per 7 mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente;
patenti scadute o in scadenza nel periodo 1 settembre 2020 - 31 dicembre 2020: prorogate nella validità (anche ai fini della guida) fino al 31 dicembre 2020.
patenti scadute o in scadenza nel periodo 1 giugno 2020 - 31 agosto 2020: prorogate nella validità (anche ai fini della guida) per 7 mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente;
patenti scadute o in scadenza nel periodo 1 settembre 2020 - 31 dicembre 2020: prorogate nella validità (anche ai fini della guida) fino al 31 dicembre 2020.
