domenica 7 giugno 2020

Quando per il l'intrattenimento musicale con dj al bar occorre l'autorizzazione


Pubblicato il 27/01/2020
N. 00143/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01662/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1662 del 2018, proposto dalla
società -OMISSIS-. s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Castellano,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dagli avvocati Amerigo Bascetta, Berardina Manganiello, Giovanni
Santucci De Magistris, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza del -OMISSIS- (servizio attività produttiva e
commercio – amministrativo sanitario - prot. n. 67209 - R.O. N.
452) datata 10.10.2018 e notificata in pari data alla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 la
dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente gestisce la ‘-OMISSIS-, ubicata nella città di
Avellino, avente una superficie interna di circa 60 metri quadrati e
per la quale ha ottenuto l’autorizzazione alla somministrazione di cibi
e bevande.
Con l’ordinanza n. 452 del 10 ottobre 2018, il Comune:
- ha richiamato il verbale n. 2004 del 5 ottobre 2018, con il quale i
vigili urbani hanno accertato che era in corso uno spettacolo di
intrattenimento mediante l’esibizione di un disc-jokey;
- ha ordinato la cessazione, con effetto immediato, di ogni ulteriore
attività di pubblico spettacolo.
2. Con il ricorso in esame, la società ha impugnato tale ordinanza,
lamentando la violazione degli articoli 68 e 69 del testo unico di
pubblica sicurezza, nonché la presenza di vari profili di eccesso di
potere.
Essa ha dedotto che l’autorizzazione prevista dall’art. 68 del testo
unico è richiesta quando si tratti di attività organizzata al di fuori di
ogni altra attività autorizzata.


Per il caso di svolgimento della attività di intrattenimento che si
inserisce in un’altra attività autorizzata, come va rilevato nella specie,
si dovrebbe rilevare che:
- l’art 69 del testo unico si riferiva alla autorizzazione per
l’organizzazione di ‘spettacoli di qualsiasi genere’ in pubblici esercizi;
- l’art. 13 del decreto legge n. 5 del 2012, convertito nella legge n. 35
del 2012, ha abrogato il secondo comma dell’art. 124 del
regolamento attuativo del citato art. 69 del testo unico, sicché non
sarebbe più richiesta alcuna autorizzazione;
- la specifica autorizzazione per lo svolgimento della attività in
questione occorrerebbe per il caso in cui essa abbia il carattere della
‘imprenditorialità autonoma’, e cioè quando si paghi un biglietto di
ingresso o vi sia l’aumento del prezzo di cibi o bevande, quando vi
siano ‘dotazioni tecnico-strutturali a supporto dell’intrattenimento’,
partecipino ‘complessi musicali di fama con ampia pubblicizzazione’;
- all’interno del locale in questione, si svolgerebbe solo un ‘piccolo
intrattenimento palesemente collaterale all’attività di
somministrazione’, come si desumerebbe dalle dimensioni del locale,
l’allocazione di una ‘mera posizione di disc-jokey a ridotto dei tavoli
quale mero sottofondo musicale inidoneo dal punto di vista
strutturale ad alimentare attività danzante rispetto al detto
(contenuto) dato dimensionale’;

- anche dal verbale di accertamento si rileverebbe che l’attività di
intrattenimento sarebbe meramente collaterale alla attività di
somministrazione di cibi e bevande;

- il ‘piccolo spettacolo’ dovrebbe dunque considerarsi ‘liberalizzato’.
Sarebbe violato, inoltre, l’art. 80 del testo unico, che ha disciplinato la
verifica di agibilità del locale, poiché l’autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande già presuppone l’agibilità del locale (come rilevato dalla risoluzione del Ministero dell’Interno n.
559/C.117 del 13 agosto 1997, per la quale l’art. 80 non trova
applicazione ‘quando si svolgono trattenimenti musicali allestiti
occasionalmente e temporaneamente in locali pubblici dove l’attività
principale è la ristorazione e lo spettacolo rappresenta solo un’attività
complementare’).
Sotto il profilo istruttorio, la società ricorrente ha chiesto che sia
disposta l’acquisizione di ‘tutte le autorizzazioni ex art. 68 e 80
t.u.p.s. rilasciate dal -OMISSIS- ad esercenti attività di
somministrazione di cibi e bevande’.
3. Si è costituito il -OMISSIS- che ha difeso la legittimità dei propri
atti ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con una memoria depositata in data 4 giugno 2019, il Comune ha
illustrato le questioni controverse, ha dedotto che l’attività in
questione viene svolta ogni giovedì e che nella specie non si è potuto
accertare se i prezzi erano stati maggiorati (perché non era stato
esposto il listino prezzi) ed ha insistito nelle già formulate
conclusioni.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2019, la causa è stata
trattenuta in decisione.
4. Ritiene il Collegio che le censure della società sopra sintetizzate
vadano respinte, perché infondate.
4.1 In relazione al quadro normativo di riferimento, va premesso
che, per la giurisprudenza che il Collegio condivide e fa propria
(Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2018, n. 818), vanno considerati
elementi sintomatici di un’attività imprenditoriale di intrattenimento
musicale la presenza di strumentazione musicale professionale, del disc-jokey e la significativa presenza di persone radunatesi anche a
causa dello svolgimento della relativa attività.
4.2 Nella specie, il Comune ha accertato la sussistenza di elementi di
fatto, tali da indurre ragionevolmente a concludere nel senso che nel
locale in questione sia svolta una attività professionale di
intrattenimento, per la quale occorre il rilascio della relativa
autorizzazione.
Infatti, dal verbale dei vigili urbani, è emerso che:
- in occasione dello svolgimento dell’attività in questione, all’esterno
del locale sono stati collocati - sul vicolo Conservatorio - tavoli e
poltrone per la sistemazione di circa settanta avventori, mentre la
capienza interna è di circa venticinque avventori;

- i tavoli e le poltrone hanno ostruito il passaggio da due uscite di
sicurezza del locale;
- sono state ancorate al muro del locale due casse acustiche;
- è stato contestato alla società anche il superamento dei livelli
massimi sonori consentiti e la violazione dell’ordinanza sindacale n.
261 del 2014, emessa per evitare il disturbo della quiete pubblica.
5. Tali circostanze inducono a ritenere che del tutto ragionevolmente
l’atto impugnato ha ravvisato lo svolgimento dell’attività di
trattenimento musicale, subordinata al rilascio della autorizzazione
prevista dall’art. 69 del testo unico di pubblica sicurezza.
6. Che non si tratti di una attività meramente occasionale risulta
univocamente dalla collocazione delle casse acustiche, dalla
deduzione dell’Amministrazione (non oggetto di alcuna
contestazione) per la quale l’attività è svolta di giovedì, nonché dalla
stessa prospettazione della società ricorrente, la quale ha dedotto non
che lo spettacolo sia stato svolto una tantum, ma che l’attività in questione debba intendersi liberalizzata, sul chiaro presupposto che
intende continuare a svolgerla.

Che non si tratti di attività meramente ‘ancillare’ a quella di
somministrazione di alimenti e di bevande si può desumere dalle
circostanze sopra esposte sopra considerate e, in particolare, anche
dal fatto che la musica è chiaramente percepibile all’esterno del locale
e, in primis, dagli avventori ivi sistemati.
7. Per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione
staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento nei confronti del
-OMISSIS- delle spese del presente giudizio che liquida in euro
2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e
2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9,
paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della
dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere
all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo
ad identificare la parte ricorrente e la denominazione della “Trattoria
il Gufo”.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17
dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore
Fabio Maffei, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela Fontana Leonardo Pasanisi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti
interessati nei termini indicati.