domenica 9 febbraio 2020

Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest esclude la necessità dell’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore


L'imputato veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale per rispondere:

A) del reato p. e p. dall'art. 186 c.7 con riferimento al c.2 lett. C) CDS perché ponendosi alla guida del veicolo palesando una stato psicofisico alterato in conseguenza dell'assunzione di sostanze alcooliche si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti qualitativi a mezzo di esame etilometrico.
B) del reato p. e p. dall'art. 337 c.p. perché, dopo che gli operanti della Stazione dei Carabinieri di Caronno Pertusella gli intimavano l'alt, si dava a bordo dell'autovettura di cui al capo A) ad una precipitosa e rocambolesca fuga ad alta velocità lungo le strade del centro urbano in tal modo ponendo in pericolo l'incolumità degli altri veicoli e dei pedoni presenti sulla medesima strada.

Assolto dal giudice monocratico per il reato di cui al capo B) e condannato per quello di cui al capo A), l'imputato propone appello deducendo violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per omesso avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore prima del compimento dell'atto, nonché manifesta illogicità della motivazione in punto di
rigetto del motivo di appello sul punto.
La corte facendo il punto sulla questione, statuisce che:"Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest esclude la necessità dell’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore".

Cassazione, Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.4896 del 05/02/2020 , udienza del 16/01/2020