venerdì 24 gennaio 2020

Vietare alla polizia municipale di svolgere - temporaneamente e limitatamente a determinate contravvenzioni - i controlli e gli accertamenti, previsti dalla legge in materia di prevenzione e repressione delle violazioni della disciplina sulla circolazione stradale, costituisce ordine illegittimo


L'esercizio del pur legittimo potere sindacale di impartire ordini o direttive in tema di circolazione stradale non è consentito quando gli ordini abbiano un contenuto palesemente illegittimo, com'è avvenuto nel caso di specie pretendendo che la polizia municipale sospendesse temporaneamente i controlli previsti dalla legge in materia di prevenzione e repressione delle violazioni della disciplina sulla circolazione stradale. Inoltre, l'esplicito avvertimento dato al comandante della polizia municipale che, se non si fosse uniformato all'ordine impartitogli, alla scadenza dell'incarico non sarebbe stato confermato, doveva qualificarsi come minaccia ai sensi del primo comma dell'art. 336 cod. pen., essendo evidente la coartazione dolosamente esercitata sulla volontà dello stesso, il quale, se non si fosse sottomesso all'ordine, avrebbe subito il prospettato e ingiusto male del mancato rinnovo dell'incarico. Il comandante della polizia municipale non ha certamente un diritto soggettivo al reincarico, ma ha una legittima aspettativa ad esso ove non abbia demeritato; sicché la prospettazione del mancato reincarico per ritorsione di fronte al rifiuto di ottemperare a un ordine illegittimo costituiva minaccia di un male ingiusto.



Cassazione,Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.1007 del 13/01/2020, udienza del 07/11/2019