sabato 25 gennaio 2020

Stalking per chi con l'auto di traverso non fa entrare nel garage i proprietari



Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 16 gennaio 2020 n. 1551. Stalking per chi con la propria vettura si mette davanti il garage di terzi e ne impedisce l'accesso. I Supremi giudici, con la sentenza n. 1551/2020, hanno precisato che la condotta integra quanto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale, ovvero atti persecutori.

I fatti - La sentenza prima di fornire un giudizio di condanna ha ripercorso la vicenda. E allora un soggetto ha rivolto insulti e minacce agli occupanti della macchina che volevano accedere al loro garage, impedendo peraltro l'accesso con la macchina parcheggiata davanti all'ingresso del garage. Il soggetto si era rifiutato di spostare il veicolo anche a fronte di reiterate richieste in tal senso, con l'aggravante quindi di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di condotte persecutorie. Secondo la Corte ricorre il reato di stalking in quanto la famiglia è stata costretta a cambiare le proprie abitudini di vita dovendo accedere al garage dal retro.

Non solo, la famiglia ha denunciato (in pieno accordo con la psicologa che era stata chiamata quale consulente tecnico) di avere accumulato ansia a seguito del fatto. La vicenda, quindi, anche sulla base di precedenti sentenze della Cassazione sull'argomento è stata correttamente letta dalla Corte di appello, che aveva specificato come per integrare il reato ex articolo 612-bisè richiesta la contestuale presenza delle due condizioni (cambio di abitudini e insorgere dell'ansia). Per concludere l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati più plausibili.

Il giudizio di Cassazione. Con le critiche proposte il ricorrente non censura la motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma si duole di una decisone erronea. È noto, tuttavia, che il controllo di legittimità concerne solo il rapporto tra motivazione e decisione e non quello tra prova e decisione. Appello quindi respinto.
Stalking per chi con l'auto di traverso non fa entrare nel garage i proprietari

di Giampaolo Piagnerelli  Il Sole 24 Ore, 17 gennaio 2020