venerdì 10 gennaio 2020

Revisione auto. Nel caso di falso tagliando apposto dal precedente proprietario il nuovo acquirente non è responsabile (ai sensi dell'art. 489 c.p.)

Il Tribunale ha precisato che l'aver acquistato la vettura in data successiva rispetto a quella riportata sul tagliando della falsa revisione scagiona del tutto l'attuale proprietario del mezzo.


Tribunale di Ferrara - Sezione penale – Sentenza 3 maggio 2019 n. 690
Tribunale di Ferrara -Sezione penale –Sentenza 3 maggio 2019 n. 690REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE DI FERRARAIl Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Costanza Perri, alla pubblica udienza del 17 aprile 2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguenteSENTENZAnei confronti di:1. (...), nato in R. il (...), con domicilio eletto c/o lo studio dell'Avv. Za.Tu. del Foro di Bologna-libero assente -2. (...), nato in R. il (...), con domicilio dichiarato in S. (M.) via (...)-libero assente -IMPUTATI(...)a) del reato di cui all'art. 489 c.p. per aver fatto uso, esibendola ad operatori della Polizia Municipale della Provincia di Ferrara impegnati nel controllo della circolazione stradale, di una carta di circolazione sulla quale era stato applicato un falso tagliando certificante la positiva revisione dell'autovettura (...), targata (...), da lui condotta, ma di proprietà di (...).(...)b) del reato di cui agli artt. 477, 482 c.p. perché, essendo intestatario dell'autovettura (...), targata (...), e della polizza assicurativa del medesimo veicolo, formava un falso tagliando attestante la regolare revisione del suddetto mezzo o, in ogni caso, avendo quantomeno "commissionato" il falso tagliando, che era stato applicato sulla carta di circolazione dell'automobile in questione.In luogo sconosciuto, in data antecedente e prossima al 08.02.2017Con l'intervento del Pubblico Ministero: dott. R.Si. V.P.O.Dei difensori: Avv. T.Za. del Foro di Ferrara sos. dall'Avv. S.Pr., come da delega in atti per (...) e Avv. D.Be. del Foro di Ferrara d'ufficio per (...)MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione diretta emesso in data 25 gennaio 2018 (...) e (...) sono stati tratti a giudizio innanzi a questa Autorità giudiziaria per rispondere, il primo, del reato di cui all'art. 489 c.p., per aver utilizzato, esibendola agli agenti della Polizia Municipale di Ferrara, una carta di circolazione, sulla quale era stato applicato un falso tagliando certificante la positiva revisione dell'autovettura Alfa Romeo 156, targata (...), dal medesimo condotta, ma di proprietà di (...); il secondo, del reato di cui all'artt. 477 e 482 c.p., per aver formato il predetto falso tagliando o, in ogni caso, per averne commissionato la formazione.Dichiarata l'assenza dell'imputato alla udienza dell'8 maggio 2018 ed assunte le prove alla udienza del 12 aprile 2019, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, di cui a verbale. Alla udienzadel 17 aprile 2019, fissata per repliche, all'esito della camera di consiglio il giudice pronunciava il dispositivo, in calce integralmente trascritto.Dalla istruttoria dibattimentale è emerso che, nel corso di un servizio perlustrativo e di controllo della circolazione stradale, condotto dalla Polizia Municipale di Argenta, gli Agenti (...) e (...) fermavano, in data 8 febbraio 2017, lungo la Statale 16, un'autovettura (...) con targa italiana, alla cui guida vi era una persona di nazionalità rumena, successivamente identificata in (...), odierno imputato, titolare di patente italiana. L'automobile con a bordo (...) veniva fermata in quanto, poco prima, l'apposito dispositivo in uso alla Municipale per la rilevazione dei veicoli privi di revisione aveva emesso un segnale di allarme, che giustificava la necessità di effettuare su detto mezzo più approfonditi controlli.Esibito, quindi, il libretto di circolazione, gli agenti appuravano che su tale documento era stato applicato un tagliando di revisione recante una data corretta. Tuttavia, stante la segnalazione da parte dell'apposito dispositivo di rilevazione, si procedeva comunque ad una verifica più accurata, all'esito della quale l'agente E.S. appurava l'esistenza di una difformità fra il codice riportato sulla carta esaminata e quello tipico delle revisioni, solitamente riportato su tutti i tagliandi originali.Anche dalla banca dati della Motorizzazione la revisione del predetto mezzo risultava da tempo scaduta; più in particolare, mentre il tagliandinoesaminato riportava, quale data della ultima revisione, il 27 gennaio 2016, il controllo sul terminale della Motorizzazione consentiva di verificare che l'ultima revisione era stata, in realtà, effettuata il 18 ottobre 2013.Gli agenti della Municipale appuravano, inoltre, che il proprietario del predetto veicolo era (...), odierno imputato, il quale aveva acquistato il mezzo dalla precedente titolare, (...), con atto di compravendita in data 10 febbraio 2016, al prezzo di 900,00 Euro.Il reperto oggetto della indagine, regolarmente sottoposto a sequestro, veniva poi trasmesso alla Polizia Locale di Rovigo, esattamente al polo specializzato negli accertamenti tecnici sui falsi documentali.L'assistente (...), sentito alla udienza del 12 aprile 2019 quale consulente della Pubblica Accusa, ha dichiarato di aver svolto personalmente i rilievi sul tagliandino in sequestro, verificando, mediante esami di tipo comparativo con modelli di riferimento, analisi in microscopia ottica ed esame costitutivo, che, nel casodi specie, era stata ritagliata ad arte una pecetta adesiva con lo stesso
fondo di stampa di quelle dei tagliandi originali, ma di tutt'altro scopo. Più in particolare, ha spiegato il consulente, per le revisioni viene usata una pecetta adesiva avente unamisura di sette e mezzo per tre centimetri e mezzo circa; con lo stesso fondo di stampa esistono altre pecette adesive, ma molto più grandi, utilizzate nelle carte di circolazione per segnalare taluni aggiornamenti fra cui i passaggi di proprietà.Relativamente alla pecetta in verifica, il consulente ha ipotizzato, e quindi successivamente verificato, che la stessa potesse essere stata ritagliata da un foglio più grande, a misura d'arte, e poi successivamente stampata con i dati che interessavano per falsificare il documento attestando una revisione mai eseguita.La circostanza che anche presso la banca dati della motorizzazione civile non risultasse effettuata la revisione attestata sul tagliando in verifica ha portato il consulente ha concludere coerentemente ed univocamente per la falsità del documento.Cosi accertato il falso documentale, nei confronti degli odierni imputati (...) e (...) venivano formulate le due diverse contestazioni di cui ai rispettivi capi di imputazione.Ciò premesso si osserva anzitutto, per quanto attiene comunemente alla posizione di entrambi gli imputati, che dagli accertamenti condotti dalla Polizia Municipale è certamente emersa la falsità del documento in questione, costituito dall'etichetta di revisione applicata alla carta di circolazione che, come anche chiarito dalla S.C., in tema di falso documentale, pur non potendo essere qualificata come atto pubblico, rileva quale "certificato amministrativo, in quanto destinato ad attestare l'esito positivo dell'attività documentata dalla pratica di revisione, di cui si limita a riprodurre gli effetti" (cfr. Cass. sez. 5, sentenza n. 49221 del 4 ottobre 2017).Di certo non può trattarsi di falso innocuo, stante la destinazione del predetto certificato ad attestare la regolarità di un veicolo dal punto di vista della sua sicurezza e delle emissioni inquinanti e rumorose; né di falso grossolano, dato che il documento era di certo idoneo a trarre in inganno anche soggetti esperti come gli agenti intervenuti, i quali hanno dovuto procedere a più e successivi accertamenti per verificarne la falsità.Ritiene, infatti, questo giudice, sulla base di un indirizzo giurisprudenziale più che consolidato in materia di grossolanità del falso, che possa parlarsi di "reato impossibile per inidoneità dell'azione" solo "quando la creazione del documento falso o l'alterazione di quello vero siano compiute in modo così grossolano da essere assolutamente inadatte ad ingannare la fede pubblica" (Cass. Pen., Sez. V, 23.5.1980, n. 10056) e che "la punibilità del falso resta esclusa quando manchi la possibilità e non soltanto la probabilità dell'inganno, il che si verifica quando il falso è così grossolano da potersene avvedere chiunque e non soltanto le persone di particolare preparazione e competenza" (Cass. Pen., Sez. V, 10.7.1979, n. 10664), Ne consegue che per giudicare la grossolanità "non si deve far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune personepossono esser dotate" (Cass. Pen., Sez. V, 9.3.1999, n. 4254; conf. Cass. Pen., Sez. V, 29.10.2002, n. 6768), ma il falso deve essere "riconoscibile "ictu oculi" da qualsiasi persona di comune discernimento senza porre in essere manovre particolari"
(Cass. Pen., Sez. VI, 8.6.1995, n. 8062; conf. Cass. Pen., Sez. V, 29.10.2002, n. 6768; Cass. Pen., Sez. V, 4.6.2008, n. 36647), mentre "non basta ad escluderlo una falsità che ... abbia richiesto il compimento di indagini per il suo accertamento" (Cass. Pen., Sez. VI, 27.9.1990, n. 2456).Ciò posto, passando ad esaminare le singole posizioni dei due imputati e partendo da quella di (...), si osserva come dal punto di vista della condotta materiale i fatti, come sopra descritti, integrano senza alcun dubbio l'ipotesi di reato di cui all'art. 489 c.p., che punisce "qualsiasi modalità di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura -quantomeno apparente -dell'atto; ne consegue che, ad integrare il reato, basta la semplice esibizione del documento falso" (cfr. Cass. sez. 5, sentenza n. 21231 del 20 febbraio 2001).Purtuttavia, mancano nel caso di specie elementi atti a comprovare il perfezionamento anche dell'elemento soggettivo del reato, che consiste nella volontà di far uso del documento con la consapevolezza della sua falsità.La circostanza che il veicolo su cui viaggiava O. al momento del controllo non fosse al medesimo intestato, ma sia risultato di proprietà di una terza persona, peraltro non presente al momento dell'accertamento; in uno con la mancanza di elementi da cui potersi evincere la modalità di utilizzo ed impiego del mezzo da parte dell'imputato (ovvero se lo stesso lo usasse abitualmente o se si fosse trattato in quel momento di un uso del tutto occasionale), fanno insorgere un più che ragionevole dubbio in merito alla effettiva consapevolezza da parte dell'imputato della falsità del documento esibito agli agenti.Per questi motivi, nei confronti dell'imputato (...) non può che pervenirsi ad una declaratoria di assoluzione con la formula di cui in dispositivo, stante il difetto di prova dell'elemento soggettivo del reato.Anche per quanto attiene alla posizione dell'imputato (...) deve pervenirsi ad una pronuncia di assoluzione dal reato ad esso contestato, non essendovi prova certa della riferibilità al predetto della formazione ovvero del commissionamento della formazione del falso per cui oggi è processo.Più in particolare, la circostanza che l'imputato abbia acquistato il veicolo in data successiva a quella della falsa revisione si pone quale elemento oggettivo idoneo a far insorgere un ragionevole dubbio circa la responsabilità dell'imputato C. in ordine al reato contestatogli. Ed invero, dal sistema informativo dell'ACI, consultato dalla Polizia Municipale di Argenta per le indagini del caso, è emerso, fra le formalità relative al veicolo in questione, che (...) ne aveva acquisito la proprietà con scrittura privata del 10 febbraio 2016, quindi in data successiva rispetto a quella riportata sul tagliando della falsa revisione. Tale circostanza, in difetto di ulteriori elementi oggettivi che possano univocamente, oltre ogni ragionevole dubbio, ricondurre in via esclusiva all'odierno imputato la formazione del falso, porta ad una inevitabile pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530, 2 comma, c.p.p.Il certificato de quo, di cui si accerta e dichiara la falsità ex art. 537 c.p.p., è soggetto a confisca ex art. 240 c.p. e dello stesso si dispone l'allegazione agli atti del fascicolo processuale, con contestuale restituzione dellacarta di circolazione all'avente diritto, previo ripristino della stessa mediante la
materiale asportazione dello sticker, ove possibile, o l'annotazione della sua falsità, da effettuarsi a cura della Polizia Municipale.P.Q.M.Visto l'art. 530 c.p.p.;Assolve(...) dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.Visto l'art. 530, 2 comma, c.p.p.;Assolve(...) dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.Visto l'art. 537 c.p.p., dichiara la falsità del certificato di revisione in sequestro, ne dispone la confisca e l'allegazione al fascicolo processuale; dispone inoltre la restituzione della carta di circolazione stessa all'avente diritto, previo ripristino della stessa mediante la materiale asportazione dello sticker, ove possibile, o l'annotazione della sua falsità, da effettuarsi a cura della Polizia Municipale.Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p., fissa in giorni 30 il termine per il deposito delle motivazioni.Così deciso in Ferrara il 17 aprile 2019.Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2019

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