A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute nel tempo, che
hanno fatto emergere problematiche giuridiche ricorrenti e difficoltà
applicative, l’Autorità nazionale anticorruzione ha inteso fornire
indicazioni sulla corretta interpretazione della norma che vieta di
conferire incarichi ai condannati per delitti contro la Pubblica
amministrazione. La delibera 1201/2019 passa in rassegna vari aspetti
tecnici, come la retroattività delle fattispecie conseguenti a condanna
penale e l’individuazione del momento in cui concretamente scatta il
periodo di inconferibilità.
Particolarmente rilevante, alla luce della sentenza 126/2018 del Consiglio di Stato, è l’applicazione del regime delle inconferibilità anche alla carica di presidente, indipendentemente dall’attribuzione di deleghe gestionali.
In merito a ulteriori questioni, per le quali non è possibile fornire soluzioni di carattere interpretativo sulla base del sistema normativo vigente, l’Anac si riserva di formulare una apposita segnalazione a Governo e Parlamento. Fra i vari temi da sottoporre all’attenzione del legislatore vi è la richiesta di prevedere cause di inconferibilità anche in caso di condanne della Corte dei Conti per danno erariale, comportando esse un disvalore - dal punto di vista della lesione dell’immagine della pubblica amministrazione - analogo a quello delle condanne penali.
Delibera numero 1201 del 18 dicembre 2019
Particolarmente rilevante, alla luce della sentenza 126/2018 del Consiglio di Stato, è l’applicazione del regime delle inconferibilità anche alla carica di presidente, indipendentemente dall’attribuzione di deleghe gestionali.
In merito a ulteriori questioni, per le quali non è possibile fornire soluzioni di carattere interpretativo sulla base del sistema normativo vigente, l’Anac si riserva di formulare una apposita segnalazione a Governo e Parlamento. Fra i vari temi da sottoporre all’attenzione del legislatore vi è la richiesta di prevedere cause di inconferibilità anche in caso di condanne della Corte dei Conti per danno erariale, comportando esse un disvalore - dal punto di vista della lesione dell’immagine della pubblica amministrazione - analogo a quello delle condanne penali.
Delibera numero 1201 del 18 dicembre 2019