venerdì 10 gennaio 2020

MUD 2020: Dichiarazione Ambientale entro il 30 aprile.Sanzioni previste e modalità di pagamento

Modello Unico di Dichiarazione ambientale
Info
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la Legge n. 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche (1), quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e, avviati al recupero, nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello va presentato di norma entro il 30 aprile di ogni anno.



MUD 2020
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 24 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. del 22 febbraio 2019 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale 2019 da comunicare entro il 30 aprile 2020.

Il DPCM 24 dicembre 2018, è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.

Rimangono immutate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.

Sono confermate le novità in termini di adempimenti introdotte già con il DPCM 28 dicembre 2017, quali:

1) Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione allo svolgimento di attività di recupero o smaltimento rifiuti dovranno comunicare, tramite la scheda SA-AUT, una serie di informazioni relative alle autorizzazioni.

2) La Comunicazione Rifiuti Semplificata dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’applicazione disponibile sul sito Comunicazioni Rifiuti Semplificata e non potrà essere compilata manualmente e spedita a mezzo posta.

3) Il Conai dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero, acquisiti dai produttori e dai distributori di borse di plastica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 220-bis del decreto legislativo n. 152/2006, recante “Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica”.

Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente via telematica:
Comunicazione Rifiuti
Comunicazione Veicoli fuori uso
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Comunicazione Imballaggi, sezione Consorzi
Comunicazione Imballaggi, sezione gestori rifiuti da imballaggio


La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito MUD Telematico.
Le modalità da seguire per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) e i tracciati record utili alla presentazione con modalità informatica sono presenti nell’allegato 4 .



Normativa di riferimento
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2018
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019. (19A01109) (GU Serie Generale n.45 del 22-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 8)

LEGGE 25 gennaio 1994, n. 70 Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale. (GU Serie Generale n.24 del 31-01-1994)

(1) i soggetti obbligati sono le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi o che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi.

Sanzioni

Se il MUD non è presentato, o è presentato in modo incompleto o inesatto, è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro (in violazione dell'art.189 co.3 sanzionata dall'a rt. 258 co.1 del Dlgs. n.152/2006).

La sanzione è compresa fra i 26 e 160 euro, se l’invio avviene entro i 60 giorni successivi alla scadenza (è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi).
 L'ente che applica le sanzioni è la Provincia.
 Esaminati gli scritti difensivi presentati dalle parti e/o quanto dichiarato in sede di audizione personale ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981, la Direzione Provinciale definisce i procedimenti amministrativi di propria competenza con l'adozione del provvedimento ingiuntivo oppure con l'a rchiviazione dello stesso.

Nei casi di mancato pagamento della sanzione contestata con apposito verbale o, per gli illeciti amministrativi in materia di dichiarazione annuale per i rifiuti (M.U.D.) previamente contestati con apposita determina, la Direzione Provinciale provvede a emanare l'ordinanza ingiuntiva che notificata al contravventore è esecutiva.
A seguito dell'ordinanza ingiuntiva l'interessato o versa all'Amministrazione la somma dovuta in un'unica soluzione nei termini stabiliti (30 gg dalla notifica dell'atto ingiuntivo), oppure, qualora ne ricorrano i presupposti, può chiedere, entro lo stesso termine, 
 la concessione di un  pagamento rateale mediante istanza  da compilare conformemente al modello predisposto dalla Direzione stessa come previsto dalla Legge 689/1981.
Contro l'ordinanza ingiuntiva, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art.18, comma 7, della Legge 689/1981, può essere proposta opposizione, ai sensi e con le modalità previste dall'a rt. 22 della medesima legge e dagli artt. 6 e segg. del D.Lgs. 150/11, davanti al Tribunale Civile del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

In caso di mancato pagamento della sanzione entro il termine di 30 gg, anche qualora sia stato presentato ricorso e il Tribunale ritenga che non ricorrano i presupposti per la sospensione del provvedimento ingiuntivo, la Direzione procederà alla esecuzione forzata dell'ingiunzione ai sensi dell'art. 27, comma 1, Legge 689/81 con l'iscrizione a ruolo della stessa.

Avverso la cartella esattoriale che segue l'iscrizione a ruolo della sanzione oggetto d'ingiunzione l'interessato può proporre ricorso, ai sensi della normativa vigente.