lunedì 6 gennaio 2020

Le guardie Giurate non possono fare controllo del territorio.Nuova Circolare Ministero dell'Interno

Con circolare 557/PAS/U/017145/10089.D(1)REG del 16 dicembre 2019, il ministero dell’Interno ha risposto a una serie di quesiti e questioni aperte in merito alla disciplina giuridica delle guardie giurate e degli istituti di vigilanza.

La Circolare in argomento, fa seguito alle Circolari:
  • Circolare n. 557/PAS/U/006135/10089.D(1)REG del 30/03/2012. Decreto del Ministero dell’Interno 1 dicembre 2010, n. 269- Monitoraggio adeguamento. Iniziative. Circolare del 30.03.2012.PDF
  • Circ. n. 559/C.612.12982.D (1) del 22.06.1996.
 e pone l'attenzione, in particolare, sull' Impiego di istituti di vigilanza in attività di controllo del territorio.

In estrema sintesi, continua il Ministero," il quadro regolatorio consente ai predetti soggetti di espletare servizi per la salvaguardia e la custodia dei beni altrui (am. 133 e 134 TULPS) e di svolgere prestazioni di sicurezza complementare e sussidiaria. Quest'ultima espressione ricomprende quelle attività, attraverso le quali viene prestato un concorso finalizzato ad assicurare la sicurezza di alcuni siti, puntualmente individuati dall'art. 256-bis del R.D. n. 635/1940, nonché di aeroporti, porti, stazioni ferroviarie ed altre infrastrutture del trasporto pubblico, regolate da specifiche discipline (art. 5 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 e art. 18 del 27 luglio 2005, n, 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 .luglio 2005, n. 155 e discendenti regolamenti attuativi)". 

Il personale giurato riveste unicamente la qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 138, sesto comma, TULPS) e che anche quando esso è impiegato nell'ambito di dispositivi apprestati per la sicurezza delle grandi infrastrutture del trasporto, non può compiere autonomamente operazioni che, implicando menomazioni o restrizioni della libertà personale altrui, possono essere effettuate solo da appartenenti alle Forze di polizia in possesso delle qualifiche di ufficiale ed agente di p.s. e di p.g .. 

Pertanto, non sono  praticabili, soluzioni preordinate ad appaltare agli istituti dì vigilanza, compiti di controllo del territorio e delle persone.Tali servizi  rientrano in operazioni che esorbitano l'alveo tracciato dagli artt. 133 e 134 TULPS (attività di vigilanza non autorizzata),  e conseguentemente,  salvo che non ricorrano gli estremi di diverse forme di illecito,  la prestazione di tali servizi costituisce violazione dell'art. 134 TULPS, sanzionata a titolo di contravvenzione a mente del successivo art. 140.

M.Serio
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