mercoledì 22 gennaio 2020

Indennità di turno art.23, comma 5 del CCNL 21.5.2018 delle Funzioni Locali

Parere ARAN 8784/19 del 20/12/2019
Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica prospettata, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) dalla vostra nota, si evince una sovrapposizione una parziale di turni (pomeridiano 13- 19 e serale/notturno 18-24). Come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi, una tale sovrapposizione potrebbe ammettersi solo per una durata estremamente limitata (ad esempio, 15-30 minuti), quando fosse assolutamente necessaria per consentire il cosiddetto "cambio delle consegne", in presenza di attività o di servizi con particolari complessità organizzative o gestionali, che richiedano un adeguato scambio di informazioni o comunque altri adempimenti tra il dipendente che lascia e quello che subentra (tale aspetto è stato formalizzato espressamente nell'art.23, comma 3, lett.b), del CCNL del 21.5.2018);

b) in base alle proprie esigenze funzionali ed alla specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata nonché alla sussistenza delle necessarie risorse finanziarie per tale finalità, l'ente può adottare un turno articolato su cinque, sei o sette giorni della settimana, fermo restando la necessità di garantire ai lavoratori il necessario riposo settimanale;

c) ove il turno sia stato articolato sui giorni della settimana considerati lavorativi ( cinque, sei o 7, come sopra evidenziato), esso ricomprende necessariamente anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale. Infatti, lo scopo dell'organizzazione del lavoro del turno è proprio la garanzia della continuità dell'erogazione del servizio;

d) se viene in considerazione una giornata festiva infrasettimanale, nell'ambito di una organizzazione del lavoro per turni che comprende tutti i giorni della settimana, è un problema esclusivamente riconducibile all'autonomia gestionale dell'ente valutare e decidere in ordine alla eventualità di comunque consentire a tutto il personale turnista interessato di non rendere la prestazione dovuta in tale giornata, assumendosi ogni forma di responsabilità in ordine alla interruzione del servizio istituzionale, pure in presenza di una organizzazione del lavoro per turni che l'ente ha adottato per garantire proprio la continuità del servizio, nel rispetto della regolamentazione contrattuale.

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